Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 455 del 19/05/1965 (Pubblicata nella G.U. del 21 maggio 1965 n. 127)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1965, n. 146, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1965, n. 146, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. E' convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1965, n. 146, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino, con le seguenti modificazioni. All'articolo 1, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: "Per lo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 luglio 1965, dalla distillazione di vini denunciati come genuini, anche se acescenti o alterati, e tali riconosciuti dalla Amministrazione finanziaria, e' accordato, nella misura appresso indicata, un abbuono d'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione d'imposta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, prescindendo dal periodo di tempo indicato nello stesso articolo 9. L'abbuono e' accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potra' essere estratto per un terzo dopo un periodo di accantonamento di sei mesi con l'abbuono del 75 per cento dell'imposta; per un terzo dopo un periodo di accantonamento di un anno con l'abbuono dell'85 per cento dell'imposta, per un terzo dopo un periodo di accantonamento di due anni con l'abbuono del 90 per cento dell'imposta". All'articolo 2, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Per l'acquavite di vino prodotta, dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 luglio 1965 e che abbia i requisiti previsti dall'art. 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, e' accordato nella misura del 90 per cento un abbuono d'imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione d'imposta di cui al citato articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836". L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "L'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 e' subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 1965 presso i viticoltori produttori di vino singoli o associati e ad un prezzo non inferiore a lire 550 per ettogrado franco ciglio veicolo di trasporto". "Nessuno abbuono spetta a chi, nel periodo indicato nel comma precedente, abbia acquistato vino destinato alla distillazione ad un prezzo inferiore a lire 550 per ettogrado franco ciglio veicolo di trasporto". L'art. 5 e' sostituito dal seguente: "Al fine di garantire la corresponsione del giusto prezzo, di cui al precedente articolo 4, con particolare riguardo ai piccoli e medi produttori singoli od associati, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, puo' disporre che gli acquisti siano effettuati per il tramite di enti o di associazioni agricole all'uopo indicati. In tal caso gli abbuoni di cui agli articoli 1 e 2 saranno maggiorati dell'8 per cento". All'articolo 6 le parole: "a quello stabilito dal decreto stesso" sono sostituite con le altre: "a lire 550 per ettogrado franco ciglio veicolo di trasporto". L'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "La minore entrata di lire 2.155.788.000 derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1965, sara' compensata con le entrate provenienti dalla gestione d'importazione di oli di semi surplus condotta per conto dello Stato ed eccedenti la previsione indicata nell'articolo 34 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 maggio 1965 SARAGAT MORO - TREMELLONI - PIERRACCINI - COLOMBO - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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