Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 480 del 11/05/1965 (Pubblicata nella G.U. del 26 maggio 1965 n. 131)
Modificazioni all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.
Modificazioni all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono sostituiti dai seguenti: "La Commissione di scrutinio per le promozioni alla categoria di magistrato di Corte di cassazione e' composta dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, che la presiede, e da quattro magistrati di Corte di cassazione, dei quali due devono ricoprire uno degli uffici direttivi indicati nell'articolo 6, n. 3, della legge 21 maggio 1951, n. 392. Sono nominati componenti supplenti quattro magistrati di Corte di cassazione, due dei quali devono ricoprire uno degli uffici direttivi sopra indicati. Uno dei componenti effettivi e uno dei componenti supplenti devono appartenere al pubblico ministero. La Commissione di scrutinio per le promozioni alla categoria di magistrato di Corte di appello e' composta dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, che la presiede, e da quattro magistrati di Corte di cassazione. Sono nominati componenti supplenti quattro magistrati di Corte di cassazione. Uno dei componenti effettivi e uno dei componenti supplenti devono appartenere al pubblico ministero. In caso di assenza o di impedimento, il presidente della Commissione di scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione e' sostituito dal componente effettivo piu' anziano tra quelli appartenenti alla categoria di magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo, a norma dell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, ed il presidente della Commissione di scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di appello e' sostituito dal componente effettivo piu' anziano".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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