Legge Ordinaria n. 480 del 11/05/1965 (Pubblicata nella G.U. del 26 maggio 1965 n. 131)
Modificazioni all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo  ed  il  terzo  comma  dell'articolo 45 del decreto del
Presidente   della   Repubblica  16  settembre  1958,  n.  916,  sono
sostituiti dai seguenti:
  "La  Commissione  di  scrutinio per le promozioni alla categoria di
magistrato  di  Corte  di cassazione e' composta dal primo presidente
della  Corte  suprema  di  cassazione,  che la presiede, e da quattro
magistrati di Corte di cassazione, dei quali due devono ricoprire uno
degli uffici direttivi indicati nell'articolo 6, n. 3, della legge 21
maggio  1951,  n.  392.  Sono  nominati  componenti supplenti quattro
magistrati di Corte di cassazione, due dei quali devono ricoprire uno
degli uffici direttivi sopra indicati. Uno dei componenti effettivi e
uno   dei   componenti   supplenti  devono  appartenere  al  pubblico
ministero.
  La  Commissione  di  scrutinio  per le promozioni alla categoria di
magistrato  di  Corte di appello e' composta dal procuratore generale
presso  la Corte suprema di cassazione, che la presiede, e da quattro
magistrati di Corte di cassazione. Sono nominati componenti supplenti
quattro  magistrati  di  Corte  di  cassazione.  Uno  dei  componenti
effettivi  e  uno  dei  componenti  supplenti  devono  appartenere al
pubblico ministero.
  In   caso   di  assenza  o  di  impedimento,  il  presidente  della
Commissione  di  scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di
cassazione  e'  sostituito  dal componente effettivo piu' anziano tra
quelli   appartenenti  alla  categoria  di  magistrato  di  Corte  di
cassazione  con  ufficio  direttivo,  a  norma dell'articolo 6, n. 3,
della   legge  24  maggio  1951,  n.  392,  ed  il  presidente  della
Commissione  di  scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di
appello e' sostituito dal componente effettivo piu' anziano".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)