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Legge Ordinaria n. 481 del 14/05/1965 (Pubblicata nella G.U. del 26 maggio 1965 n. 131)
Nuove norme in tema di revisione delle sentenze penali.
Nuove norme in tema di revisione delle sentenze penali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Gli articoli 554, 555, 557, 562, 565, 566, 567 e 568 del Codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: Articolo 5554. - Casi di revisione. "La revisione puo' domandarsi: 1) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile dell'autorita' giudiziaria ordinaria o di giudici speciali; 2) se la sentenza penale di condanna ha ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato, in conseguenza di una sentenza di giudice civile o amministrativo poscia revocata che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali prevedute dagli articoli 19 e 20, salva la riserva contenuta nel capoverso dell'articolo 21; 3) se dopo la condanna sono sopravvenuti o si scoprono nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli gia' esaminati nel procedimento, rendono evidente che il condannato deve essere assolto ai sensi della prima parte o del terzo capoverso dell'articolo 479; 4) se e' dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsita' in atti o in giudizio, o di un altro fatto preveduto dalla legge come reato; 5) se, dopo una condanna per omicidio doloso, preterintenzionale o colposo, sono sopravvenuti o si scoprono nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli gia' esaminati, rendono evidente che la morte della persona non si e' verificata". Articolo 555. - Limiti della revisione. "Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono a pena d'inammissibilita' della domanda esser tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere assolto ai sensi della prima parte o terzo capoverso dell'articolo 479, ovvero da dimostrare, nel caso preveduto dal n. 5) dell'articolo precedente, che la morte della persona non si e' verificata". Articolo 557. - Istanza per revisione. "L'istanza, per revisione puo' essere proposta personalmente, o per mezzo di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, all'uopo nominato. Essa e' presentata, unitamente agli atti e ai documenti che la giustificano, nella cancelleria della Corte di cassazione. Puo' anche presentarsi nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, che la trasmette alla cancelleria della Corte di cassazione. Nei casi preveduti dai numeri 1) e 2) dell'articolo 554, all'istanza devono essere unite le copie autentiche delle sentenze ivi indicate. Nei casi preveduti dai numeri 3) e 5) dello stesso articolo, se i nuovi elementi di prova non risultano da atti gia' compiuti dall'autorita' giudiziaria, chi chiede la revisione deve fare istanza al giudice dell'esecuzione perche' siano ordinati i relativi accertamenti. Il giudice procede agli atti occorrenti a spese del condannato, salvo che questi sia ammesso al patrocinio gratuito, osservando le norme sulla istruzione formale, in quanto sono applicabili. All'uopo il Tribunale o la Corte delega, uno dei suoi componenti; il pretore provvede personalmente. Il provvedimento e' dato in ogni caso con ordinanza. Degli atti compiuti e' rilasciata copia autentica all'interessato, che la unisce all'istanza di revisione. Nel caso indicato nel numero 4) dell'articolo medesimo all'istanza deve essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna, per il reato ivi preveduto. Nondimeno, se il reato e' estinto o se per esso l'azione penale non puo' essere esercitata, chi chiede la revisione puo' fornire i necessari elementi di prova assunti a norma del capoverso precedente". Articolo 562. - Annullamento condizionato. "Salvo il disposto del seguente capoverso, quando la Corte di cassazione dispone il rinvio per revisione, l'annullamento della sentenza di condanna e' sottoposto alla condizione che nel giudizio di rinvio venga accertato che il condannato deve essere assolto ai sensi della prima parte o terzo capoverso dell'articolo 479. Quando la Corte di cassazione dispone il rinvio per revisione in base al n. 5) dell'articolo 554, l'annullamento della sentenza di condanna e' sottoposto alla condizione che nel giudizio di rinvio venga accertato che la morte della persona non si e' verificata. In tal caso il giudice di rinvio pronuncia per il reato accertato una nuova sentenza". Articolo 565 - Procedimento nel giudizio di rinvio per revisione. "Quando la Corte di cassazione pronuncia il rinvio a nuovo giudizio, l'interessato che si trova detenuto per l'esecuzione della sentenza di condanna annullata rimane in carcere come imputato soggetto a custodia preventiva, salvo che debba essere scarcerato perche' l'imputazione non consente il mandato di cattura o perche' la pena e' interamente espiata od estinta ovvero perche' gli fu concessa la liberta' provvisoria a norma dell'articolo 559. L'imputato rimane soggetto alle pene accessorie e alle misure di sicurezza che fossero state provvisoriamente applicate prima della sentenza di condanna annullata, se la Corte di cassazione non ne ordina la sospensione. Il tempo della predetta custodia preventiva e' detratto dalla durata della pena detentiva, se la sentenza di condanna viene confermata o se viene pronunciata una nuova sentenza di condanna ai sensi del capoverso dell'articolo 562. La parte civile che e' stata presente nel giudizio chiuso con la sentenza annullata ha diritto d'intervenire nel nuovo giudizio qualora non sia stata condannata per alcuno dei reati preveduti dal numero 4) dell'articolo 554 o non si trovi in altra condizione di manifesta incompatibilita'. Nel detto giudizio e' citato il responsabile civile, se e' stato condannato con la sentenza annullata. Quando il giudizio e' stato rinviato ad un giudice d'appello questi provvede in ogni caso alla rinnovazione totale del dibattimento". Articolo 566. - Sentenza nel giudizio di rinvio per revisione. "Se nel giudizio di rinvio risultano infondati o non sono pienamente provati gli elementi per i quali fu ammessa la revisione, il giudice non puo' pronunciare assoluzione per effetto di una nuova valutazione delle sole prove assunte nel precedente giudizio, ne' per altra ragione. Salvo quanto disposto dal capoverso dell'articolo 562, il giudice di rinvio per revisione puo' assolvere soltanto quando vi e' la prova che sussiste una causa di assoluzione ai sensi della prima parte o terzo capoverso dell'articolo 479. In ogni altro caso, egli deve confermare la sentenza di condanna. Se nel giudizio di rinvio risultano infondati o non sono pienamente provati gli elementi per i quali fu ammessa la revisione in base al n. 5) dell'articolo 554, il giudice non puo' pronunciare una nuova sentenza per effetto di una nuova valutazione delle sole prove assunte nel precedente giudizio, ma deve confermare la prima sentenza di condanna. Nel caso di conferma, se l'esecuzione della prima condanna non e' o non deve ritenersi completamente terminata, e' ripresa dal momento in cui cesso' per effetto del rinvio a nuovo giudizio salvo quanto stabilito nel primo capoverso dell'articolo precedente. Nel caso previsto dal capoverso dell'articolo 562, se l'esecuzione della nuova condanna non e' o non deve ritenersi completamente terminata, l'esecuzione e' ripresa, computandosi la pena espiata in esecuzione della prima condanna e procedendosi, ove occorra, il ragguaglio delle pene di specie diversa, salvo quanto e' stabilito nel primo capoverso dell'articolo precedente". Articolo 567. - Provvedimenti circa le spese e gli effetti civili in caso di assoluzione. "La Corte di cassazione quando annulla senza rinvio la sentenza di condanna, o il giudice di rinvio quando pronuncia, sentenza di assoluzione anche nel caso preveduto dall'articolo 561, provvede altresi' alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le spese di procedimento e del mantenimento in carcere, per il risarcimento dei danni e per le misure di sicurezza patrimoniali. La sentenza della Corte di cassazione che annulla senza rinvio e' notificata per intero senza ritardo all'interessato, a cura del cancelliere della Corte, ed e' comunicata al procuratore generale presso la Corte medesima il quale da' i provvedimenti necessari per la esecuzione. Il giudice di rinvio, quando pronuncia nuova sentenza ai sensi del capoverso dell'articolo 562, provvede ove occorra alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della prima condanna per le pene pecuniarie per il mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni". Articolo 568. - Provvedimenti in caso di rigetto dell'istanza di revisione o di giudizio sfavorevole. "La Corte di cassazione, se dichiara inammissibile o rigetta l'istanza di revisione, con la stessa sentenza ordina, occorrendo, la carcerazione del condannato. La dichiarazione di inammissibilita' o il rigetto della istanza non pregiudica il diritto di presentare una nuova domanda di revisione fondata su elementi diversi. Il giudice di rinvio, quando non pronuncia assoluzione, emette con la sentenza ordine di carcerazione contro il colpevole non detenuto, se questi deve espiare una pena detentiva o una piu' grave. Se la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta l'istanza di revisione, fuori del caso preveduto dal secondo capoverso dell'articolo 558, ovvero se nel giudizio di rinvio non e' pronunciata sentenza di assoluzione o nuova sentenza ai sensi del capoverso dell'articolo 562, il privato che ha domandato la revisione e' condannato alle spese del procedimento".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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