Legge Ordinaria n. 504 del 14/05/1965 (Pubblicata nella G.U. del 1 giugno 1965 n. 135)
Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile delle borse di studio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo  84 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 gennaio
1958, n. 645, e' aggiunto il seguente alinea:
  "l)  gli  assegni  da  chiunque  corrisposti  a  titolo di borse di
studio".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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