Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 507 del 20/05/1965 (Pubblicata nella G.U. del 1 giugno 1965 n. 135)
Divieto di uso degli apparecchi automatici e semiautomatici da giuoco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualsiasi specie.
Divieto di uso degli apparecchi automatici e semiautomatici da giuoco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualsiasi specie.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. I commi terzo e quarto dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "L'uso di apparecchi o di congegni automatici e semiautomatici da giuoco e' vietato nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. Si considerano apparecchi o congegni automatici e semiautomatici da giuoco, quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura, anche sotto forma di consumazione o di ripetizione di partita. Salve le sanzioni previste dal Codice penale per il giuoco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'arresto da un mese a due anni e con l'ammenda da lire 8.000 a 40.000. Se il contravventore e' titolare di licenza per pubblico esercizio la licenza e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, puo' essere revocata".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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