Legge Ordinaria n. 618 del 10/06/1965 (Pubblicata nella G.U. del 18 giugno 1965 n. 149)
Autorizzazione di spesa per i servizi della programmazione economica generale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  previste  dalla  legge 14 novembre 1962, n. 1619,
modificata  dalla  legge 2 aprile 1964, numero 188, sono prorogate al
31 dicembre 1966.
  Per  l'applicazione del precedente comma e' autorizzata la spesa di
lire  400  milioni  nell'esercizio  1965  e  di  lire  1.000  milioni
nell'esercizio 1966.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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