Legge Ordinaria n. 707 del 05/06/1965 (Pubblicata nella G.U. del 26 giugno 1965 n. 157)
Norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                     Dipendenza ed addestramento

  La  banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e'
un reparto della Scuola sottufficiali di pubblica sicurezza.
  All'addestramento  ed  al  servizio  musicale  provvede  il maestro
direttore o, in sua assenza o impedimento, il vice direttore.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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