Legge Ordinaria n. 717 del 26/06/1965 (Pubblicata nella G.U. del 30 giugno 1965 n. 159)
Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
       Piani pluriennali per il coordinamento degli interventi

  Il  Comitato  interministeriale per la ricostruzione, in attuazione
del  programma  economico  nazionale  e  sulla base, anche, dei piani
regionali,  approva  piani  pluriennali  per  il  coordinamento degli
interventi   pubblici   diretti   n   promuovere   ed   agevolare  la
localizzazione e la espansione delle attivita' produttive e di quelle
a  carattere sociale nei territori meridionali indicati dall'articolo
3  della  legge 10 agosto 1950, n. 616, e successive modificazioni ed
integrazioni.  Il  primo piano pluriennale di coordinamento, nel caso
in  cui  non sia ancora approvato il programma economico nazionale e'
predisposto  sulla  base  delle  direttive  contenute nella relazione
previsionale e programmatica per l'anno 1965 presentata al Parlamento
dai Ministri per il bilancio e per il tesoro.
  I  piani  pluriennali  di coordinamento sano sottoposti agli stessi
aggiornamenti previsti per il programma economico nazionale.
  I  pianti,  predisposti  di intera con le Amministrazioni statali e
regionali  interessate,  sono  formulati  da  un apposito Comitato di
Ministri  costituito  in  seno  ai  Comitato interministeriale per la
ricostruzione. Il Comitato e' presieduto da un Ministro, nominato per
gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno,  ed  e' composto dai
Ministri  per il bilancio, per il tesoro, per la pubblica istruzione,
per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti e
aviazione  civile,  per  l'industria  e  commercio,  per  il lavoro e
previdenza  sociale,  per  le partecipazioni statali, per la sanita',
per il turismo e spettacolo.
  Ai  fini  della  predisposizione,  formulazione ed approvazione dei
piani  pluriennali,  i  Comitati  interministeriali di cui al primo e
terzo comma sono integrati dai Presidenti delle Giunte regionali.
  Gli  altri  Ministri  partecipano  ai lavori del Comitato di qui al
terzo  comma  per  la  trattazione  dei  problemi  di  loro specifica
competenza.
  Le  Regioni presentano le proposte per gli interventi da effettuare
nei rispettivi territori.
  Fino  alla  costituzione  delle  Regioni  a statuto ordinario, alla
predisposizione   del  piano  di  coordinamento  si  provvede  previa
consultazione dei Comitati regionali per la programmazione economica,
di  cui  al  decreto  ministeriale  22  settembre  1964  e successive
modificazioni e integrazioni.
  I piani pluriennali impegnano, secondo le rispettive competenze, le
Amministrazioni  e  la  Cassa  per le opere straordinarie di pubblico
interesse  nell'Italia  meridionale  (Cassa  per  il  Mezzogiorno) ad
adottare i provvedimenti necessari alla loro attuazione.
  Il  Comitato  dei Ministri istituito dalla legge 10 agosto 1950, n.
616, e' soppresso; le sue attribuzioni sono trasferite al Comitato di
cui  al  terzo  comma,  salvo quanto disposto dalla presente legge in
ordine  ai  poteri  di  direttiva  e di vigilanza nei confronti della
Cassa.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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