Legge Ordinaria n. 718 del 05/06/1965 (Pubblicata nella G.U. del 1 luglio 1965 n. 160)
Concessione di anticipazioni in favore dei cittadini italiani rimpatriati, titolari di proprietà agricole in Tunisia di recente espropriate.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In   favore   dei   cittadini  italiani  rimpatriati,  titolari  di
proprieta'  agricole  o  titolari  di  scorte  vive,  morte  e frutti
pendenti  in  Tunisia,  oggetto  dei  provvedimenti di espropriazione
adottati,  il  12  maggio  1964,  dal Governo tunisino, e che abbiano
tempestivamente   avanzato  domanda  di  indennizzo  alle  competenti
autorita'    tunisine,    e'   autorizzata   la   corresponsione   di
un'anticipazione.
  L'anticipazione  sara'  corrisposta nella misura massima del 50 per
cento  del valore in comune commercio dei beni sul mercato di Tunisia
in  epoca  immediatamente  precedente  i  suddetti  provvedimenti  di
espropriazione   o,   in   mancanza,   del  valore  risultante  dalla
capitalizzazione del reddito netto medio ed ordinario dei beni stessi
afferenti  al capitale fondiario ed alle scorte, secondo i criteri di
stima e di valutazione che saranno stabiliti dalla Commissione di cui
all'articolo 2.
  L'importo dell'anticipazione, nei limiti stabiliti dal Ministro per
il  tesoro,  sentita  la  Commissione  di  cui  all'articolo 2, sara'
recuperato  sul risarcimento definito in sede internazionale e dovra'
essere    restituito   dall'interessato   ad   avvenuta   riscossione
dell'indennizzo  direttamente  conseguito  dal Governo tunisino, fino
alla concorrenza, del relativo ammontare.
  Per  la  corresponsione delle suddette anticipazioni e' autorizzata
la  spesa di lire 3 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione
della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  per il periodo 1 luglio-31
dicembre 1964.
  Per  gli esercizi successivi potranno essere stabiliti con appositi
provvedimenti  legislativi  e  iscritti  nel bilancio dello Stato gli
stanziamenti necessari.
 

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