Legge Ordinaria n. 771 del 26/06/1965 (Pubblicata nella G.U. del 13 luglio 1965 n. 173)
Trattamento economico di missione del personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, in servizio a Trieste.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  personale  inquadrato  nel ruolo speciale ad esaurimento di cui
alla  legge  22  dicembre  1960, n. 1600, comandato in missioni fuori
della  ordinaria  sede  di  servizio, in localita' distanti almeno 15
chilometri, spetta, per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente
per  il  viaggio)  di  assenza  dalla  sede,  nonche' per l'eccedente
periodo  non  inferiore ad 8 ore, trascurandosi le minori frazioni di
tempo, l'indennita' di trasferta nelle seguenti misure:
    personale impiegatizio provvisto di coef-
ficiente  di  stipendio  dal  325  al 500......... L. 4.000 personale
    impiegatizio provvisto di coef-
ficiente di stipendio dal 131 al 271......... " 3.500

  Al  predetto  personale  compete  altresi'  il rimborso delle spese
effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nel
limite  del  costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale
supplemento  per  il vitto) e per la classe di diritto stabilita come
segue:
    prima  classe  per  il  personale  provvisto  di  coefficiente di
stipendio dal 325 al 500;
    seconda classe per il rimanente personale.
  E'  ammesso  l'uso di treni rapidi normali e speciali purche' per i
medesimi  sia  consentita,  per  il  tragitto  da compiere, la classe
spettante.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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