Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 772 del 26/06/1965 (Pubblicata nella G.U. del 13 luglio 1965 n. 173)
Estensione del beneficio di cui all'articolo 10 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, ai cancellieri e segretari giudiziari.
Estensione del beneficio di cui all'articolo 10 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, ai cancellieri e segretari giudiziari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. I cancellieri e segretari giudiziari di prima classe, pervenuti a tale qualifica mediante scrutinio per merito comparativo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, e quelli che sono pervenuti o perverranno alla qualifica predetta mediante lo scrutinio a ruolo aperto previsto dall'articolo 1 della legge medesima, purche' abbiano conseguito l'idoneita' nei concorsi per esame speciale previsti dal decreto presidenziale 11 gennaio 1956, numero 4, e dall'articolo 362 dello statuto, degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, possono conseguire la nomina alla qualifica di cancelliere capo di pretura mediante: 1) scrutinio per merito comparativo; 2) concorso per esame. Si applicano nei confronti del predetto personale le disposizioni di cui all'articolo 177 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive modificazioni ed integrazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 giugno 1965 SARAGAT MORO - REALE - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)