Legge Ordinaria n. 772 del 26/06/1965 (Pubblicata nella G.U. del 13 luglio 1965 n. 173)
Estensione del beneficio di cui all'articolo 10 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, ai cancellieri e segretari giudiziari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  cancellieri  e segretari giudiziari di prima classe, pervenuti a
tale    qualifica   mediante   scrutinio   per   merito   comparativo
anteriormente  alla  data di entrata in vigore della legge 22 ottobre
1961,  n.  1143,  e  quelli  che  sono  pervenuti  o perverranno alla
qualifica  predetta  mediante  lo  scrutinio  a ruolo aperto previsto
dall'articolo  1  della  legge  medesima,  purche' abbiano conseguito
l'idoneita'  nei  concorsi  per  esame  speciale previsti dal decreto
presidenziale  11  gennaio  1956, numero 4, e dall'articolo 362 dello
statuto,  degli  impiegati  civili dello Stato, approvato con decreto
presidenziale  10  gennaio  1957,  n. 3, possono conseguire la nomina
alla qualifica di cancelliere capo di pretura mediante:
    1) scrutinio per merito comparativo;
    2) concorso per esame.
  Si  applicano  nei confronti del predetto personale le disposizioni
di  cui  all'articolo  177  della  legge  23 ottobre 1960, n. 1196, e
successive modificazioni ed integrazioni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 giugno 1965

                               SARAGAT

                                               MORO - REALE - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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