Legge Ordinaria n. 807 del 26/06/1965 (Pubblicata nella G.U. del 19 luglio 1965 n. 179)
Limite di età per la partecipazione ai concorsi di ammissione all'Accademia navale in qualità di allievo ufficiale del genio navale e delle armi navali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  limite  di eta' per la partecipazione ai concorsi di ammissione
alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale per allievi
ufficiali dei Corpi del genio navale e delle armi navali e' elevato a
22 anni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 giugno 1965

                               SARAGAT

                                                   MORO - ANDREOTTI -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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