Legge Ordinaria n. 810 del 26/06/1965 (Pubblicata nella G.U. del 19 luglio 1965 n. 179)
Riammissione in servizio dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  A  parziale deroga delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del
decreto  legislativo  luogotenenziale  9  novembre 1945, n. 857, come
modificato  dall'articolo  unico  del  decreto  legislativo  del Capo
provvisorio  dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115, il Comando generale
dell'Arma  dei  carabinieri  e' autorizzato a disporre, per una volta
tanto,  la  riammissione  in  servizio,  a  domanda, nei limiti delle
vacanze   esistenti  nei  ruoli  organici,  dei  militari  di  truppa
dell'Arma  in  congedo  che  non abbiano superato il 35° anno di eta'
alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, che ne siano
ritenuti  meritevoli  e  siano  in  possesso  degli  altri  requisiti
prescritti prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.
  Per  ottenere  la  riammissione  in  servizio  i militari di truppa
ammogliati devono avere compiuto il 28° anno di eta' e trovarsi nelle
altre  condizioni  prescritte dalle vigenti disposizioni per ottenere
l'autorizzazione a contrarre matrimonio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 giugno 1965

                               SARAGAT

                                                   MORO - ANDREOTTI -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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