Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 810 del 26/06/1965 (Pubblicata nella G.U. del 19 luglio 1965 n. 179)
Riammissione in servizio dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.
Riammissione in servizio dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico A parziale deroga delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, come modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e' autorizzato a disporre, per una volta tanto, la riammissione in servizio, a domanda, nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli organici, dei militari di truppa dell'Arma in congedo che non abbiano superato il 35° anno di eta' alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne siano ritenuti meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti prescritti prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole. Per ottenere la riammissione in servizio i militari di truppa ammogliati devono avere compiuto il 28° anno di eta' e trovarsi nelle altre condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni per ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 giugno 1965 SARAGAT MORO - ANDREOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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