Legge Ordinaria n. 811 del 05/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 19 luglio 1965 n. 179)
Modifica all'articolo 18 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  secondo  comma dell'articolo 18 della legge 26 gennaio 1963, n.
52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico, e' sostituito,
a  decorrere  dalla data di entrata in vigore della legge stessa, dal
seguente:
  "Gli  ufficiali  che  alla data di entrata in vigore della presente
legge  appartengono  alle  categorie in congedo del ruolo specialisti
sono  trasferiti  nelle corrispondenti categorie in congedo del ruolo
assistenti  tecnici  di cui all'articolo 1. Nelle stesse categorie in
congedo del ruolo assistenti tecnici sono collocati gli ufficiali che
cessano  dal  ruolo  ad  esaurimento  degli  specialisti  in servizio
permanente  dell'Arma  aeronautica  di cui al successivo articolo 19.
Agli  ufficiali suddetti continuano ad applicarsi per il collocamento
in  congedo  assoluto  i  limiti  di  eta' previsti dal secondo comma
dell'articolo  63  della  legge  10  aprile 1951, n. 113, sullo stato
degli ufficiali".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 luglio 1965

                               SARAGAT

                                                   MORO - ANDREOTTI -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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