Legge Ordinaria n. 836 del 13/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 23 luglio 1965 n. 183)
Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria ed ai custodi in materia penale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La   misura   delle  indennita'  spettanti  ai  testimoni  indicati
nell'articolo  1 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, e' elevata
a lire 700 giornaliere.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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