Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 837 del 13/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 23 luglio 1965 n. 183)
Determinazione della data delle elezioni per il rinnovo degli organi elettivi dell'artigianato.
Determinazione della data delle elezioni per il rinnovo degli organi elettivi dell'artigianato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Le votazioni per il rinnovo delle cariche di cui allo articolo 13, lettera a), della legge 25 luglio 1956, n. 860, e al primo comma dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, hanno luogo contemporaneamente entro la data del 30 aprile 1966. Restano fermi i termini per i relativi adempimenti elettorali fissati dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18, marzo 1957, n. 265. La durata in carica delle attuali Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato e del Comitato centrale dell'artigianato, nonche' degli attuali organi di amministrazione e di controllo delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani e della relativa Federazione, gia' prorogata con legge 6 dicembre 1964, n. 1320, fino al 31 ottobre 1965, e' ulteriormente prorogata fino all'insediamento dei nuovi organi provinciali regionali e centrali, costituiti a seguito delle elezioni di cui al primo comma del presente articolo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 13 luglio 1965 SARAGAT MORO - LAMI STARNUTI - DELLE FAVE Visto, il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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