Legge Ordinaria n. 840 del 13/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 23 luglio 1965 n. 183)
Estensione ai sanitari degli istituti per l'infanzia delle disposizioni della legge 24 luglio 1954, n. 596, sul collocamento a riposo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge

                           Articolo unico.

  Le disposizioni contenute nell'articolo unico della legge 24 luglio
1954,  n. 596, sono estese ai sanitari degli istituti provinciali per
l'infanzia e degli istituti ad essi assimilabili ai sensi della legge
istitutiva  degli  istituti provinciali per l'assistenza all'infanzia
ed ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 luglio 1965

                               SARAGAT

                                            MORO - MARIOTTI - TAVIANI
                                                            - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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