Legge Ordinaria n. 871 del 13/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 28 luglio 1965 n. 187)
Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità Economica Europea (C.E.E.) e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (C.E.E.A.).
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

                IL PRESIDENTE DELLA DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1

  Il  Governo  e' autorizzato, per tutta la durata della II tappa del
periodo  transitorio definito dall'articolo 8 del Trattato istitutivo
della Comunita' economica europea, e che ha avuto inizi% il 1 gennaio
1962,  ad  emanare,  coi  decreti  aventi forza, di legge ordinaria e
secondo  i principi direttivi contenuti nei Trattati istitutivi della
Comunita'  economica  europea  e della Comunita' europea dell'energia
atomica, le norme necessarie:
    a)  per  dare  esecuzione alle misure previste dagli articoli 11,
37,  70,  91,  95,  96,  97,  98,  107,  108,  109 e 115 del Trattato
istitutivo della Comunita' economica del capitolo IX del titolo II
    del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea dell'energia
    atomica;
b) per attuare le disposizioni degli articoli 27, 38, 39, 40, 41,
42,  43,  44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63,
64,  65,  67, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 87, 89,
92,  93,  91,  100,  101,102,  117,  118, 119, 120 e 221 del Trattato
istitutivo della Comunita' economica europea;
    c)  per  attuare le disposizioni degli articoli 30 e seguenti del
Trattato  istitutivo  della Comunita' europea dell'energia atomica ed
in  particolare  le  direttive  del  Consiglio della stessa Comunita'
adottate  il  2  febbraio  1959,  nonche'  per  stabilire le sanzioni
amministrative e le penalita' per le infrazioni alle norme protettive
per le quali potranno applicarsi congiuntamente e alternativamente la
pena  dell'ammenda  fino  a  lire 2 milioni e dell'arresto fino ad un
anno;
    d)  per  assicurare  conformemente  all'articolo  5  del Trattato
istitutivo  della Comunita' economica europea ed all'articolo 192 del
Trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea dell'energia atomica,
l'esecuzione   degli   obblighi   derivanti  dai  regolamenti,  dalle
direttive  e  dalle  decisioni  emessi  dagli  organi della Comunita'
economica europea e della Comunita' europea dell'energia atomica, con
la decorrenza da ciascuno di essi stabiliti.
 

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