Legge Ordinaria n. 882 del 13/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 29 luglio 1965 n. 188)
Ordinamento della banda della Guardia di finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'organico  della  banda  della  Guardia  di  finanza  e'  compreso
nell'organico generale del Corpo ed e' cosa stabilito:
    1  ufficiale,  maestro  direttore, 1 maresciallo maggiore, carica
speciale,  vice direttore, 102 sottufficiali, appuntati e finanzieri,
musicanti.
  Non  possono essere assegnati alla banda sottufficiali, appuntati e
finanzieri  in  eccedenza all'organico previsto dal precedente comma,
anche se in qualita' di musicanti aggregati o di allievi musicanti.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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