Legge Ordinaria n. 893 del 13/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 30 luglio 1965 n. 189)
Modificazioni ed integrazioni delle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 15 febbraio 1953, n. 184, per quanto riguarda la costruzione di acquedotti e le reti interne di distribuzione nei Comuni della Sicilia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  A  modifica di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 3 agosto
1949, n. 589, e dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184,
spetta  all'Ente  acquedotti  siciliani  di  provvedere - per conto e
nell'interesse  dei  Comuni della Regione siciliana i quali intendano
ricostruire,  ampliare  o migliorare gli acquedotti e le reti interne
di  distribuzione  -  a  tutti  gli  adempimenti previsti dalle leggi
citate.
  L'Ente  acquedotti siciliani, in base ad apposite convenzioni con i
Comuni,  puo'  sostituirsi  agli  stessi anche per quanto riguarda la
contrattazione dei mutui.
  Possono  essere esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui
ai  precedenti  commi  i  Comuni  riuniti  in  Consorzio ai quali sia
riconosciuto  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici  il  possesso  di
un'adeguata  attrezzatura  tecnica  ed amministrativa che assicuri la
soddisfacente   esecuzione  delle  opere  da  realizzare  e  la  loro
manutenzione.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 luglio 1965

                               SARAGAT

                                             MORO - MANCINI - TAVIANI
                                                            - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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