Legge Ordinaria n. 900 del 14/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 31 luglio 1965 n. 190)
Periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Al  quadro  I "Ruolo naviganti normale" della tabella n. 3, annessa
alla   legge  12  novembre  1955,  n.  1137,  sull'avanzamento  degli
ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica,  quale
risulta  modificata  dall'articolo  1 della legge 27 ottobre 1963, n.
1431, sono apportate le seguenti varianti:
    -  le parole inserite nella colonna 3 in corrispondenza dei gradi
di   generale  di  divisione  aerea  e  di  tenente  colonnello  sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
    "1  anno  di  comando di divisione aerea, o comando equipollente,
salvo  che  nel  grado  di generale di brigata aerea si sia tenuto il
comando  di  brigata  aerea,  o  comando  equipollente, per almeno un
anno";
    "2 anni in reparti di impiego, dei quali uno di comando di gruppo
o  comando  equipollente,  anche  se compiuti in tutto o in parte nel
grado  di  maggiore; aver frequentato il corso superiore della scuola
di guerra aerea".
  - le parole inserite nella colonna 3 in corrispondenza dei gradi di
generale di brigata aerea e di maggiore sono soppresse.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 luglio 1965

                               SARAGAT

                                           MORO - ANDREOTTI - COLOMBO

                                           Visto,  il  Guardasigilli:
REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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