Legge Ordinaria n. 901 del 14/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 31 luglio 1965 n. 190)
Delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alle loro attività.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con decreti aventi
valore di legge ordinaria:
    1)  norme  per  l'istituzione  di Enti di sviluppo nelle Marche e
nell'Umbria,  con l'ordinamento ed i compiti di cui al seguente punto
2);
    2) norme per adeguare gli Enti e le Sezioni di riforma fondiaria,
che  vengono  trasformati  in  Enti di sviluppo, ai compiti di cui al
decreto  del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, ed a
quelli  di  cui  alla presente legge, nonche' per disporre la fusione
degli Enti che operano in una stessa Regione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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