Legge Ordinaria n. 914 del 21/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 2 agosto 1965 n. 192)
Norme concernenti l'aeroporto di Torino-Caselle.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile e' autorizzato
a  riconoscere,  agli  effetti del Codice della navigazione approvato
con  regio  decreto  30  marzo 1942, n. 327, e di ogni altra legge in
quanto  applicabile,  per  la  durata  di  anni  trenta, la qualifica
privata dell'aeroporto di Torino-Caselle.
  Allo scadere dei trenta anni le infrastrutture costruite dal comune
di  Torino sulla parte dell'aeroporto di Torino-Caselle di pertinenza
del Demanio statale diverranno di proprieta' dello Stato.
  I Ministri per i trasporti e per l'aviazione civile, per la difesa,
per  le finanze e per il tesoro provvederanno all'adozione degli atti
di  rispettiva  competenza  necessari per l'esecuzione della presente
legge,  nonche'  alla  disciplina,  mediante  apposita convenzione di
durata trentennale, dei rapporti tra lo Stato ed il comune di Torino,
al   quale,   per  il  periodo  in  cui  e'  abilitato  all'esercizio
dell'aeroporto,  competono  tutti  i diritti derivanti dall'esercizio
aeroportuale,  compresi  quelli  di cui alla legge 9 gennaio 1956, n.
24.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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