Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 914 del 21/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 2 agosto 1965 n. 192)
Norme concernenti l'aeroporto di Torino-Caselle.
Norme concernenti l'aeroporto di Torino-Caselle.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile e' autorizzato a riconoscere, agli effetti del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e di ogni altra legge in quanto applicabile, per la durata di anni trenta, la qualifica privata dell'aeroporto di Torino-Caselle. Allo scadere dei trenta anni le infrastrutture costruite dal comune di Torino sulla parte dell'aeroporto di Torino-Caselle di pertinenza del Demanio statale diverranno di proprieta' dello Stato. I Ministri per i trasporti e per l'aviazione civile, per la difesa, per le finanze e per il tesoro provvederanno all'adozione degli atti di rispettiva competenza necessari per l'esecuzione della presente legge, nonche' alla disciplina, mediante apposita convenzione di durata trentennale, dei rapporti tra lo Stato ed il comune di Torino, al quale, per il periodo in cui e' abilitato all'esercizio dell'aeroporto, competono tutti i diritti derivanti dall'esercizio aeroportuale, compresi quelli di cui alla legge 9 gennaio 1956, n. 24.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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