Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 923 del 21/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 3 agosto 1965 n. 193)
Abrogazione del divieto, per gli agenti di polizia giudiziaria, dell'esercizio della caccia, a modifica dell'art. 70 del testo unico delle leggi sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.
Abrogazione del divieto, per gli agenti di polizia giudiziaria, dell'esercizio della caccia, a modifica dell'art. 70 del testo unico delle leggi sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'articolo 70 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, delle leggi sulla caccia e' cosi' modificato: Art. 70. - "Ai guardiacaccia dipendenti dai Comitati provinciali e alle guardie giurate dipendenti da concessionari di bandite e riserve e' vietata la caccia e l'uccellagione nelle localita' in cui esercitano la loro funzione. Essi possono di volta in volta essere autorizzati, dai Comitati o dai concessionari, a cacciare - nei periodi di apertura - determinate specie di selvaggina. Gli agenti di vigilanza, di cui all'articolo 68 - escluse le guardie giurate volontarie - sono autorizzati alla uccisione e alla cattura degli animali nocivi in ogni epoca, e a tale scopo possono portare il fucile da caccia con munizione spezzata anche in tempo di divieto purche' siano muniti, in mancanza della normale licenza, dello speciale porto d'armi". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 luglio 1965 SARAGAT MORO - TAVIANI - REALE - ANDREOTTI - TREMELLONI - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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