Legge Ordinaria n. 934 del 21/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 4 agosto 1965 n. 194)
Estensione dell'articolo 65 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successiva modificazioni, ai militari delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè al personale civile, compreso quello operaio, dell'Amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  contenute  nell'articolo 65 del testo unico delle
leggi  sulle  pensioni civili e militari, approvato con regio decreto
21  febbraio  1895, n. 70, e successive modificazioni, si applicano a
tutti  i  militari  delle  Forze  armate, ivi compresi i militari del
Corpo  della  guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza  e  del  Corpo  degli  agenti  di  custodia,  nonche'  agli
appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  Le disposizioni stesse si applicano, altresi', al personale civile,
compreso  quello  operaio,  dell'Amministrazione  militare che prende
imbarco a bordo delle navi militari.
 

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