Legge Ordinaria n. 963 del 14/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 14 agosto 1965 n. 203)
Disciplina della pesca marittima.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
             Oggetto e sfera di applicazione della legge

  Le disposizioni della presente legge concernono la pesca esercitata
nelle  acque  rientranti  nelle  attribuzioni  conferite  dalle leggi
vigenti  al  Ministero  della  marina  mercantile e, limitatamente ai
cittadini italiani, nel mare libero.
  E'  considerata  pesca marittima ogni attivita' diretta a catturare
esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano
le  acque  sopraindicate, indipendentemente dal mezzi adoperati e dal
fine perseguito.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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