Legge Ordinaria n. 965 del 26/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 16 agosto 1965 n. 204)
Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  le  cessazioni  dal  servizio a partire dal 1 luglio 1965, nei
riguardi  degli  iscritti  alla  Cassa  per le pensioni ai dipendenti
degli  Enti  locali  e  alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di
asilo e di scuole elementari parificate, ai fini della determinazione
del  trattamento  di  quiescenza, sia esso nella forma della pensione
oppure  nella  forma dell'indennita' una volta tanto, la retribuzione
annua   contributiva,   attribuita   in   conformita'   alle  vigenti
disposizioni  a  ciascun  iscritto  per  ogni anno solare dell'intera
carriera  di servizio, viene considerata distintamente nelle parti a)
e b) definite dal commi seguenti.
  La parte a) e' costituita:
    1)  dagli  emolumenti  contemplati dall'articolo 15 della legge 5
dicembre  1959,  n.  1077,  dal  comma secondo dell'articolo 16 della
legge  stessa  e  dal  primo  comma del successivo articolo 2 oppure,
qualora  si tratti di segretari comunali e provinciali, dall'articolo
17  della legge citata, nonche' dal comma primo e dal n. 1) del comma
secondo del successivo articolo 2.
  La parte b) e' costituita:
    1)   dagli   eventuali   assegni   riguardati   dal  comma  primo
dell'articolo 16 della citata legge 5 dicembre 1959, n. 1077;
    2)   dagli   interi   emolumenti  corrisposti  per  servizi  resi
simultaneamente a quello principale;
    3)   dagli   interi   emolumenti   corrisposti   nei  periodi  di
continuazione  di  iscrizione  o  di  reiscrizione che diano luogo al
trattamento   nella   forma   della   pensione   aggiuntiva  prevista
dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610;
    4)  dai  compensi  mensili  corrisposti  ai  segretari comunali e
provinciali  contemplati  al  n.  2) del secondo comma del successivo
articolo 2.
  Per il periodo di continuazione di iscrizione o di reiscrizione che
non  superi  i  cinque  anni,  qualora la parte a) della retribuzione
annua  contributiva  goduta  nel  periodo  stesso risulti superiore a
quella  riferita  alla data della precedente cessazione dal servizio,
la  differenza e', in ogni caso, da comprendersi nella parte b) della
retribuzione.  Tale  norma  non  trova  applicazione per il personale
riguardato dall'articolo 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.
  Per  gli assegni di cui al n. 1) del comma terzo, in godimento al 1
gennaio  1958  oppure  al  1  gennaio  1961,  la  retribuzione  annua
contributiva  costante  con riferimento ai servizi resi anteriormente
al  1  gennaio  1958  e' attribuita per un numero di anni solari pari
agli  anni  utili  a  pensione a tale data computati comprendendovi i
servizi  o  periodi  ammessi a riscatto o a riconoscimento su domande
presentate  prima  dell'entrata  in  vigore  della presente legge. La
predetta retribuzione annua contributiva costante e' pari:
    nel  caso  in  cui  gli  assegni stessi non risultino goduti al 1
gennaio  1964,  al  prodotto  dell'ammontare  annuo  degli assegni in
godimento al 1 gennaio 1958 per il coefficiente della tabella E unita
alla   legge  11  aprile  1955,  n.  379,  corrispondente  agli  anni
considerati utili nel senso suindicato;
    nel  caso  in  cui  gli  assegni stessi non risultino goduti al 1
gennaio  1958,  al  prodotto  dell'ammontare  annuo  degli assegni in
godimento  al  10  gennaio 1961, derivanti da, deliberazioni adottate
anteriormente  a  tale data, per il coefficiente fisso 0,693 e per il
predetto coefficiente della tabella E;
    nel  caso in cui gli assegni risultino goduti al 1 gennaio 1958 e
al  1  gennaio  1964,  al  piu'  favorevole  dei  due prodotti dianzi
indicati.
  Le  parti  b)  della  retribuzione  annua contributiva attribuita a
ciascun   iscritto   in   applicazione   dei  commi  precedenti  sono
maggiorate, per gli anni solari anteriori al 1964, del 35 per cento.
 

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