Legge Ordinaria n. 1 del 22/01/1966 (Pubblicata nella G.U. del 25 gennaio 1966 n. 20)
Modificazioni alle norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'aggiornamento  delle  liste elettorali si effettua a mezzo di due
revisioni semestrali, secondo le modalita' e nei termini previsti dal
titolo  II  della  legge 7 ottobre 1947, n. 1058, con l'iscrizione di
coloro   che   hanno  compiuto  o  compiano  il  21°  anno  di  eta',
rispettivamente,  dal  1  gennaio  al  30 giugno e dal 1 luglio al 31
dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui.
  all'articolo 3 della legge citata.
  Le  variazioni  apportate  alle  liste  elettorali  hanno  effetto,
rispettivamente, il 1 gennaio ed il 1 luglio di ogni anno.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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