Legge Ordinaria n. 1045 del 21/11/1966 (Pubblicata nella G.U. del 9 dicembre 1966 n. 309)
Modificazione di norme relative all'imposta di consumo ed all'imposta generale sull'entrata sulle carni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  aliquote  massime  di  tassazione  dei  vitelli sotto l'anno "a
capo",  dei  vitelli  sotto  l'anno  "a  peso  vivo" e della carne di
vitello  sotto  l'anno  macellata  fresca, di cui all'articolo 95 del
testo  unico  per  la  finanza  locale  14 settembre 1931, n. 1175, e
successive modificazioni, sono stabilite al 7 per cento del valore.
  Le  aliquote  massime  di  tassazione  dei  vitelli sopra l'anno "a
capo",  dei  vitelli  sopra  l'anno  "a  peso  vivo" e della carne di
vitello  sopra  l'anno  macellata  fresca, di cui all'articolo 95 del
testo  unico  per  la  finanza  locale  14 settembre 1931, n. 1175, e
successive modificazioni, sono stabilite al 5 per cento del valore.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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