Legge Ordinaria n. 1046 del 21/11/1966 (Pubblicata nella G.U. del 9 dicembre 1966 n. 309)
Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  posti  di  vigile permanente che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, siano disponibili nel ruolo di cui alla tabella
A,  allegata  alla  legge  13  maggio  1961,  n. 469, sono conferiti,
mediante  concorso  per  titoli,  ai  vigili  volontari  in  servizio
temporaneo  al  1  gennaio 1966 che, alla data del bando di concorso,
abbiano  gia' superato i limiti di eta' prescritti, per la ammissione
a concorsi per esami, dall'articolo 21 della legge suddetta.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 novembre 1966

                               SARAGAT

                                                     MORO - TAVIANI -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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