Legge Ordinaria n. 1072 del 12/12/1966 (Pubblicata nella G.U. del 16 dicembre 1966 n. 316)
Disposizioni per l'ammodernamento delle Ferrovie Complementari della Sardegna e delle Strade Ferrate Sarde.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  limite  massimo  di  lire  1.400.000  a  chilometro,  stabilito
dall'articolo  2  della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e' elevato, per
le  sovvenzioni  da  accordarsi  per  le  ferrovie  esercitate  dalla
Societa'  per  le  ferrovie  complementari  della  Sardegna  e  dalla
Societa'  per  le  strade ferrate sarde, sulla base delle valutazioni
contenute  nel  voto  26  novembre  1960, n. 188/A, della Commissione
istituita a norma dell'articolo 10 della legge predetta:
    a)   a   lire   2.607.724   a  chilometro,  pari  ad  annue  lire
2.178.109.000 per il periodo dal 1 luglio 1952 al 31 dicembre 1958;
    b)   a   lire   3.377.719   a  chilometro,  pari  ad  annue  lire
2.821.250.000  per  il periodo dal 1 gennaio 1959 al 31 dicembre 1963
data di ultimazione delle opere di ammodernamento.
  La  sovvenzione  di cui alla lettera b) del presente articolo sara'
assoggettata  alle  revisioni  previste dall'articolo 8 della legge 2
agosto  1952, n. 1221, in relazione a quanto disposto dall'articolo 4
della legge 7 marzo 1955, n. 237.
 

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