Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1082 del 01/12/1966 (Pubblicata nella G.U. del 21 dicembre 1966 n. 320)
Modifiche alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile.
Modifiche alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'articolo 5 della legge 7 dicembre 1959; n. 1083, e' abrogato e sostituito dal seguente: "La nomina in prova a vice ispettrice di polizia si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che posseggono i seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana; 2) eta' non inferiore agli anni 21 e non superiore agli, anni 40. Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di eta' previste da leggi speciali; 3) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze economiche o in medicina o in lettere e filosofia; 4) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione; 5) idoneita' psico-fisica al servizio di istituto. La nomina in prova ad assistente di polizia di terza classe si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed abbiano i requisiti di cui ai numeri 1), 4) e 5) del comma precedente ed abbiano una eta' non inferiore agli anni 19 e non superiore agli anni 35. Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di eta' previste da leggi speciali". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1 dicembre 1966 SARAGAT MORO - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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