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Legge Ordinaria n. 1084 del 01/12/1966 (Pubblicata nella G.U. del 21 dicembre 1966 n. 320)
Norme per l'assunzione nei ruoli organici dei direttori incaricati degli istituti e scuole d'arte.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  insegnanti  di  ruolo  e non di ruolo in servizio da almeno un
biennio  negli istituti e scuole d'arte con lo incarico di direttore,
e   che  abbiano  maturato  almeno  7  anni  di  servizio  scolastico
complessivo,  riportando  qualifiche non inferiori a "distinto", sono
ammessi  a  partecipare  a  un  concorso per titoli ed esami, ad essi
riservato,  per l'assunzione nel ruolo dei direttori degli istituti e
scuole  predetti. Per i direttori incaricati ex combattenti, mutilati
o invalidi di guerra, orfani o vedove di guerra e assimilati, e per i
perseguitati  politici  e razziali, il servizio complessivo richiesto
e' di anni cinque, di cui due di incarico di direzione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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