Legge Ordinaria n. 1114 del 20/12/1966 (Pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1966 n. 325)
Sostituzione dell'articolo 13 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                           Articolo unico.

  L'art.  13  del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato
con  regio  decreto  27  febbraio  1936,  n.  645,  e' sostituito dal
seguente:
  "Non  sono  ammesse  le  corrispondenze  postali e telegrafiche che
possano  costituire pericolo alla sicurezza dello Stato, recare danno
alle  persone  o  alle cose, che siano contrarie al buon costume, che
siano atte ad agevolare o occultare la consumazione di un reato o che
costituiscano  esse  stesse  un  reato,  anche se punibile a querela,
istanza o richiesta.
  Non  sono ammesse altresi' le corrispondenze postali e telegrafiche
contenenti  parole  ingiuriose o scurrili o frasi denigratorie, tanto
se rivolte al destinatario quanto se riferite ad altri.
  Salvo  quanto  disposto  dal  successivo  settimo  comma, l'ufficio
postale,  ove nel testo delle corrispondenze aperte, che in base alle
vigenti  disposizioni  siano  soggette  a  verifica, o nell'involucro
delle   corrispondenze  chiuse  riscontri  gli  elementi  di  cui  ai
precedenti   commi,   invia   la  corrispondenza  stessa  al  Pretore
chiedendogli di pronunciarsi sull'inoltrabilita' della corrispondenza
medesima. La stessa norma si applica alle corrispondenze telegrafiche
ed  alle  altre corrispondenze di cui al settimo comma nelle quali si
riscontrino gli elementi di cui al primo comma.
  Il  Pretore, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale, decide
entro  ventiquattro  ore  con  decreto  motivato se la corrispondenza
debba avere corso, sentendo il mittente ove egli sia identificabile e
sempre che le circostanze lo consiglino.
  Il  decreto  del Pretore deve essere notificato nello stesso giorno
dell'emanazione  all'ufficio  postale che ha inoltrato l'oggetto e al
mittente che sia stato identificato.
  Avverso  il  decreto del Pretore il mittente puo' pro porre reclamo
al Tribunale, che decide con sentenza in camera di consiglio, sentito
il  Pubblico  ministero  e  previe  le deduzioni scritte dell'ufficio
postale o telegrafico.
  Il  mittente di un telegramma nel quale si riscontrino gli elementi
di  cui  al  secondo  comma  deve  essere  Invitato  ad  eliminare le
espressioni  non  ammesse.  Analogo  invito  deve  essere  rivolto ai
mittenti  di corrispondenze presentate allo sportello quando sui loro
involucri  o nel loro contenuto, se trattasi di corrispondenze aperte
che  in  base  alle  vigenti  disposizioni siano soggette a verifica,
l'ufficio postale riscontri gli elementi di cui al secondo comma.
  In  caso  di  rifiuto  ad  ottemperare  all'invito, si applicano le
disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana, E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 dicembre 1966

                               SARAGAT

                                             MORO - SPAGNOLLI - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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