Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1114 del 20/12/1966 (Pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1966 n. 325)
Sostituzione dell'articolo 13 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.
Sostituzione dell'articolo 13 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'art. 13 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e' sostituito dal seguente: "Non sono ammesse le corrispondenze postali e telegrafiche che possano costituire pericolo alla sicurezza dello Stato, recare danno alle persone o alle cose, che siano contrarie al buon costume, che siano atte ad agevolare o occultare la consumazione di un reato o che costituiscano esse stesse un reato, anche se punibile a querela, istanza o richiesta. Non sono ammesse altresi' le corrispondenze postali e telegrafiche contenenti parole ingiuriose o scurrili o frasi denigratorie, tanto se rivolte al destinatario quanto se riferite ad altri. Salvo quanto disposto dal successivo settimo comma, l'ufficio postale, ove nel testo delle corrispondenze aperte, che in base alle vigenti disposizioni siano soggette a verifica, o nell'involucro delle corrispondenze chiuse riscontri gli elementi di cui ai precedenti commi, invia la corrispondenza stessa al Pretore chiedendogli di pronunciarsi sull'inoltrabilita' della corrispondenza medesima. La stessa norma si applica alle corrispondenze telegrafiche ed alle altre corrispondenze di cui al settimo comma nelle quali si riscontrino gli elementi di cui al primo comma. Il Pretore, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale, decide entro ventiquattro ore con decreto motivato se la corrispondenza debba avere corso, sentendo il mittente ove egli sia identificabile e sempre che le circostanze lo consiglino. Il decreto del Pretore deve essere notificato nello stesso giorno dell'emanazione all'ufficio postale che ha inoltrato l'oggetto e al mittente che sia stato identificato. Avverso il decreto del Pretore il mittente puo' pro porre reclamo al Tribunale, che decide con sentenza in camera di consiglio, sentito il Pubblico ministero e previe le deduzioni scritte dell'ufficio postale o telegrafico. Il mittente di un telegramma nel quale si riscontrino gli elementi di cui al secondo comma deve essere Invitato ad eliminare le espressioni non ammesse. Analogo invito deve essere rivolto ai mittenti di corrispondenze presentate allo sportello quando sui loro involucri o nel loro contenuto, se trattasi di corrispondenze aperte che in base alle vigenti disposizioni siano soggette a verifica, l'ufficio postale riscontri gli elementi di cui al secondo comma. In caso di rifiuto ad ottemperare all'invito, si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana, E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 dicembre 1966 SARAGAT MORO - SPAGNOLLI - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
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