Legge Ordinaria n. 1116 del 20/12/1966 (Pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1966 n. 325)
Modifiche agli ordinamenti del personale della pubblica sicurezza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza
i  candidati  debbono  possedere,  oltre i requisiti prescritti dalle
vigenti    disposizioni,    l'idoneita'    psicofisica    all'impiego
continuativo e incondizionato nei servizi d'istituto.
  Il  relativo  accertamento  e'  demandato  agli ufficiali medici di
polizia  con  modalita'  analoghe  a quelle seguite per gli aspiranti
allievi ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
  Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono
partecipare,  per  non  piu'  di un quarto dei posti, al concorso per
l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza anche
se  non  siano  in  possesso del prescritto titolo di studio, purche'
abbiano   superato   presso   l'Accademia   del  Corpo  il  corso  di
applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.
  L'ammissione al concorso degli ufficiali stessi avverra' sulla base
del  punteggio conseguito presso l'Accademia del Corpo al termine del
corso di applicazione per lo avanzamento al grado di tenente.
  Subordinatamente  al  possesso  dei  requisiti  prescritti  e fermi
restando i benefici previsti dalle norme vigenti, un quarto dei posti
messi  a  concorso  per  l'ammissione alla carriera dei funzionari di
pubblica  sicurezza  e'  riservato agli orfani del personale civile e
militare  della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della
Guardia di finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio.
  La  riserva di cui al precedente comma opera con priorita' assoluta
rispetto alle altre riserve di posti previste da leggi speciali.
  Sono  esonerati  dal  periodo  di prova i vincitori di concorso che
provengano   dall'Accademia  del  Corpo  delle  guardie  di  pubblica
sicurezza,  presso la quale abbiano superato il corso di applicazione
per  l'avanzamento  al  grado  di  tenente;  ad  essi si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 201 del decreto del Presidente della
Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3, ai fini del riconoscimento del
servizio  prestato  dopo la nomina a tale grado; l'Amministrazione ha
facolta' di obbligarli a frequentare il corso di formazione.
  Ai   funzionari   di   pubblica   sicurezza   sono  applicabili  le
disposizioni  di  cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 29
marzo  1956,  n. 288, sullo stato giuridico degli ufficiali del Corpo
delle  guardie  di  pubblica  sicurezza, concernenti gli accertamenti
medico-legali.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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