Legge Ordinaria n. 1131 del 16/12/1966 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1966 n. 327)
Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del Comune medesimo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  concesso al comune di Gorizia un contributo di lire 33.750.000,
a  carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento
idrico  della  popolazione per il periodo dal 16 settembre 1965 al 15
settembre 1966.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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