Legge Ordinaria n. 1134 del 23/12/1966 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1966 n. 327)
Istituzione del compenso di supercottimo al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                              PROMULGA
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  attribuito un compenso di supercottimo al personale dei servizi
esecutivi  dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
indicato  nella tabella A) annessa alla presente legge per remunerare
le   maggiori   e   piu'   impegnative  prestazioni,  non  altrimenti
retribuibili,   rese  oltre  gli  obblighi  del  servizio  normale  e
straordinario  -  anche  con  il  sistema  del  cottimo - nei periodi
dell'eccezionale   lavoro  verificantesi  in  occasione  delle  feste
pasquali  e  di  Natale-Capodanno  ed  il cui corrispettivo non possa
essere commisurato alla loro durata.
  I criteri, le misure e le modalita' per l'attribuzione del compenso
previsto  dal  precedente  comma  sono  stabiliti dal Ministro per le
poste    e    le   telecomunicazioni,   sentito   il   Consiglio   di
amministrazione, previe intese con il Ministro per il tesoro.
  Le  misure  individuali del suddetto compenso non possono superare,
in  alcun caso, l'importo massimo dell'analogo compenso attribuito al
personale della medesima categoria di appartenenza nel corrispondente
periodo del 1965.
  La  spesa  annua  complessiva,  contenuta  nei  limiti  delle somme
erogate  nel  1965  per  l'attribuzione dello analogo compenso, sara'
iscritta in apposito capitolo.
  All'onere   derivante   dall'applicazione   della  presente  legge,
valutato  in  lire  4.000  milioni  per  l'anno 1966 ed in lire 6.000
milioni  per  l'anno 1967, si provvede riducendo gli stanziamenti dei
sottonotati  capitoli  dei rispettivi stati di previsione della spesa
dell'Amministrazione  delle  poste  e  delle telecomunicazioni per lo
importo a fianco di ciascuno indicato:

  Per  l'anno  finanziario  1966:  capitolo  n.  110 (1.000 milioni);
capitolo  n. 117 (2.700 milioni) e capitolo n. 119 (300 milioni); per
l'anno finanziario 1967: capitolo n. 103 (1.300 milioni); capitolo n.
110  (2.000  milioni); capitolo n. 116 (200 milioni); capitolo n. 117
(800  milioni);  capitolo  numero  132 (200 milioni); capitolo n. 194
(500  milioni);  capitolo  n. 196 (200 milioni); capitolo n. 199 (100
milioni);  capitolo  n.  214  (100  milioni);  capitolo  n.  221 (350
milioni);  capitolo  n.  340  (200  milioni); capitolo numero 428 (50
milioni).
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  variazioni  di bilancio connesse con l'attuazione della
presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 dicembre 1966

                               SARAGAT

                                                   MORO - SPAGNOLLI -
                                                 COLOMBO - PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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