Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1134 del 23/12/1966 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1966 n. 327)
Istituzione del compenso di supercottimo al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Istituzione del compenso di supercottimo al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; PROMULGA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge: Articolo unico. E' attribuito un compenso di supercottimo al personale dei servizi esecutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni indicato nella tabella A) annessa alla presente legge per remunerare le maggiori e piu' impegnative prestazioni, non altrimenti retribuibili, rese oltre gli obblighi del servizio normale e straordinario - anche con il sistema del cottimo - nei periodi dell'eccezionale lavoro verificantesi in occasione delle feste pasquali e di Natale-Capodanno ed il cui corrispettivo non possa essere commisurato alla loro durata. I criteri, le misure e le modalita' per l'attribuzione del compenso previsto dal precedente comma sono stabiliti dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, previe intese con il Ministro per il tesoro. Le misure individuali del suddetto compenso non possono superare, in alcun caso, l'importo massimo dell'analogo compenso attribuito al personale della medesima categoria di appartenenza nel corrispondente periodo del 1965. La spesa annua complessiva, contenuta nei limiti delle somme erogate nel 1965 per l'attribuzione dello analogo compenso, sara' iscritta in apposito capitolo. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.000 milioni per l'anno 1966 ed in lire 6.000 milioni per l'anno 1967, si provvede riducendo gli stanziamenti dei sottonotati capitoli dei rispettivi stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per lo importo a fianco di ciascuno indicato: Per l'anno finanziario 1966: capitolo n. 110 (1.000 milioni); capitolo n. 117 (2.700 milioni) e capitolo n. 119 (300 milioni); per l'anno finanziario 1967: capitolo n. 103 (1.300 milioni); capitolo n. 110 (2.000 milioni); capitolo n. 116 (200 milioni); capitolo n. 117 (800 milioni); capitolo numero 132 (200 milioni); capitolo n. 194 (500 milioni); capitolo n. 196 (200 milioni); capitolo n. 199 (100 milioni); capitolo n. 214 (100 milioni); capitolo n. 221 (350 milioni); capitolo n. 340 (200 milioni); capitolo numero 428 (50 milioni). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 dicembre 1966 SARAGAT MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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