Legge Ordinaria n. 1139 del 23/12/1966 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1966 n. 328)
Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

           Soprattasse, pene pecuniarie ed altre sanzioni
             non penali alle quali si applica il condono

  Sono  condonate  le  soprattasse e le pene pecuniarie relative alle
infrazioni previste dalle leggi in materia:
    a)    di    imposte    dirette,    ordinarie   e   straordinarie,
subordinatamente alle condizioni di cui al successive articolo 2;
    b)  di  tasse  e imposte Indirette sugli affari, subordinatamente
alle condizioni di cui al successivo articolo 3;
    c)  di  conservazione del nuovo catasto terreni, subordinatamente
all'ottemperanza,  nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  degli adempimenti e delle formalita'
omesse.

  Sono altresi' condonate:
    d)  fino  al massimo di lire 200 mila le pene pecuniarie relative
alle  infrazioni contemplate dalle leggi sulle dogane e sulle imposte
di   fabbricazione  ed  erariali  di  consumo  subordinatamente  alle
condizioni di cui al successivo articolo 4;
    e)   le   pene  pecuniarie  relative  all'infrazione  contemplata
dall'articolo  4  del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito
nella  legge  16  marzo  1956, n. 109, nei confronti dei trasgressori
che, nel termine di. 120 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  effettuino  il pagamento dei diritti dovuti e degli
interessi di mora per ogni apparecchio di accensione illegittimamente
detenuto;
    f)  fino  al massimo di lire 200 mila le pene pecuniarie relative
alle  infrazioni  previste dalle leggi sul lotto, sulle lotterie, sui
giochi  di  abilita'  e  sui concorsi pronostici, subordinatamente al
pagamento  dei  tributi  evasi e all'ottemperanza degli adempimenti e
delle  formalita'  omesse,  entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge;
    g)  fino al massimo di lire 200 mila le soprattasse relative alle
infrazioni   previste  dalle  leggi  in  materia  di  finanza  locale
subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 5;
    h)   le   pene   pecuniarie  relative  alle  infrazioni  previste
dall'articolo  14  del  regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148,
divenuto  articolo  13  a seguito della conversione con modificazioni
nella  legge  9  febbraio  1942,  n.  96,  dall'articolo 29 del regio
decreto 29 marzo 1942, n. 239, dall'articolo 44 della legge 5 gennaio
1956,  n.  1,  dagli  articoli  12 e seguenti della legge 29 dicembre
1962,  n.  1745,  sempreche'  si ottemperi, nel termine di 120 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle formalita'
e agli adempimenti omessi;
    i)  fino al massimo di lire 200 mila le soprattasse relative alle
infrazioni  previste  dall'articolo  10  del  regio  decreto-legge 26
febbraio  1930, n. 105, convertito nella legge 1 maggio 1930, n. 611,
subordinatamente al pagamento, entro 120 giorni dalla data di entrata
in  vigore  della presente legge, dei diritti evasi e degli interessi
di mora;
    l)  le  pene  pecuniarie  relative alle infrazioni previste dalle
norme  concernenti i servizi della riscossione delle imposte dirette,
subordinatamente  all'ottemperanza,  nel  termine di 120 giorni dalla
data  di  entrata in vigore della presente legge, degli adempimenti e
delle formalita' omesse;
    m)  la pena pecuniaria per coloro che siano incorsi in violazioni
degli  articoli  111,  esclusa  la  lettera  e),  112,  113 e 114 del
Regolamento  per  la  coltivazione indigena del tabacco approvato con
regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni.

  Nelle  ipotesi  previste  dall'articolo  261  del testo unico delle
leggi  sulle  Imposte  dirette,  approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  29  gennaio  1958, n. 645, non si puo' chiedere la
dichiarazione  di  fallimento  ne'  si  puo'  disporre la sospensione
dall'esercizio di una professione, di un'arte o di un'altra attivita'
lucrativa nei riguardi di contribuenti morosi che, nel termine di 120
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
effettuino   il   pagamento  dell'intero  debito  d'imposta  e  delle
maggiorazioni dovute.
  Nei  confronti  delle  ditte  esportatrici, che siano rincorse piu'
volte  in  alcune  delle  sanzioni previste dal regio decreto-legge 9
gennaio  1940,  n.  2,  convertito  con  modificazioni nella legge 19
giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, non si puo' disporre
l'esclusione, contemplata dall'articolo 6 della legge 31 luglio 1954,
n.   570,   dal   beneficio   della   restituzione  dell'I.G.E.  alla
esportazione.
 

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