Legge Ordinaria n. 1142 del 23/12/1966 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1966 n. 328)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori Interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in legge il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976,
concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e
per  la  ripresa  economica  nei  territori colpiti dalle alluvioni e
mareggiate dell'autunno 1966, con le seguenti modificazioni:
  L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
  "E'  autorizzata  la  spesa  di lire 148.000 milioni, da iscriversi
nello  stato  di  previsione  del  Ministero dei lavori pubblici, per
provvedere,  in  conseguenza  delle  alluvioni,  mareggiate  e  frane
verificatesi nell'autunno 1966:
    a)  alle  esigenze  indicate nell'articolo 1, lettere b), d), e),
f), g), h), della legge 9 aprile 1955, n. 279;
    b)  alla  riparazione  e  ricostruzione di ospedali clinicizzati,
policlinici  e  cliniche  universitarie, nonche' di scuole statali di
ogni ordine e grado;
    c)  al  ripristino,  a  totale  carico dello Stato, di ogni altra
opera di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza e loro consorzi;
    d)  al  ripristino delle opere di conto dello Stato e delle opere
di  interesse  degli  enti  locali  e  delle istituzioni pubbliche di
assistenza  e  beneficenza  e  loro consorzi, comunque finanziate, in
corso   di   esecuzione   al   momento   degli  eventi  calamitosi  e
limitatamente alla parte di lavori gia' eseguita;
    e)  al  ripristino,  a  totale  carico  dello  Stato, delle opere
idrauliche  di  seconda,  terza,  quarta  e  quinta categoria e delle
naturali difese lungo i corsi d'acqua non classificati;
    f)  alla  costruzione di case ai sensi della legge 9 agosto 1954,
n.  640,  da  assegnarsi  in  locazione  alle famiglie non abbienti e
rimaste  senza  tetto.  Per  l'attuazione  dei  programmi di cui alla
presente lettera si applicano le disposizioni contenute nell'articolo
2 della legge 1 novembre 1965, n. 1179;
    g)  al  ripristino  di  marginamenti  e  di opere di altra natura
interessanti le Lagune venete;
    h) all'acquisto, anche in deroga alle norme in vigore, di case di
abitazione di recente costruzione o in corso di ultimazione aventi le
caratteristiche  di  cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n.
408,  e  successive  modificazioni,  da  assegnarsi in locazione alle
famiglie  rimaste  senza  tetto.  Si applica anche agli effetti della
presente lettera il secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6
settembre  1965, n. 1022, convertito, con modificazioni nella legge 1
novembre  1965,  n.  1179.  Gli acquisti sono effettuati a trattativa
privata,  sentito  il  parere  dell'Ufficio  tecnico  erariale  sulla
congruita'  del prezzo, e, ove occorra, quello del Consiglio di Stato
sul progetto di contratto, ed entro i limiti di costo da determinarsi
nei modi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965,
n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n.
1179. Essi godono dell'esenzione dalle imposte di registro e di bollo
e  dalla  tassa  di trascrizione ipotecaria. Gli immobili di cui alla
presente  lettera  sono  messi a disposizione dei Comuni indicati nei
decreti   emanati   o  da  emanarsi  ai  sensi  dell'articolo  1  del
decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914.
  Sono  comprese  tra le opere indicate nel precedento comma anche le
strade non statali, ancora non classificate.
  Le  opere  di  ripristino  previste  nel  presente articolo possono
essere realizzate con i miglioramenti tecnicamente indispensabili.
  La  predetta  somma  sara'  stanziata  in  ragione  di  lire 10.000
milioni,   di   lire   81.870  milioni  e  di  lire  56.180  milioni,
rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967 e 1968".
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
  "E' autorizzata la spesa di lire 17.500 milioni da iscriversi nello
stato   di   previsione   del  Ministero  dei  lavori  pubblici,  per
provvedere,   a  totale  carico  dello  Stato,  nelle  circoscrizioni
territoriali di competenza degli Uffici del genio civile per le opere
marittime:
    a)    al    ripristino,    con   i   miglioramenti   tecnicamente
indispensabili,  delle  opere  dei  porti classificati e dei relativi
impianti  ed attrezzature di proprieta' dello Stato e delle opere dei
porti  e  degli  approdi  di IV classe, distrutte o danneggiate dalle
mareggiate;
    b)    al    ripristino,    con   i   miglioramenti   tecnicamente
indispensabili,   delle  opere  a  difesa  marittima  degli  abitati,
distrutte o danneggiate dalle mareggiate;
    c)   alla   escavazione  straordinaria  nell'ambito  del  demanio
marittimo;
    d)  alle  opere  di  difesa marittima dei territori, dei litorali
nonche' delle isole in laguna di Venezia, da Chioggia sino alla Piave
vecchia.
  Detta  somma  sara' stanziata in ragione di lire 9.500 milioni e di
lire  8.000  milioni,  rispettivamente  negli  anni finanziari 1967 e
1968".
  All'articolo 6 il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Salvo  che  non sia diversamente disposto negli articoli seguenti,
l'esecuzione  delle  opere  di cui al precedente articolo 1, ove, per
ragioni  tecniche, ne sia riconosciuta la necessita', puo' aver luogo
in altra sede nell'ambito delle zone colpite. Si applicano inoltre le
disposizioni  degli articoli 5, 10 e 11 della legge 9 aprile 1955, n.
279".
  L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
  "I  contributi  per  la  riparazione  e ricostruzione di fabbricati
urbani  di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione sono
concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente:
    a)  nella  misura del 90 per cento quando si tratti di alloggi la
cui  consistenza fosse, prima del sinistro, di non piu' di tre vani e
accessori;
    b)  nella misura dell'80 per cento quando si tratti di alloggi la
cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani e
accessori;
    c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.
  All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del
comma  precedente,  qualora  sia  contestata  la  corrispondenza alla
realta' delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano
state distrutte o perdute, provvede l'Ufficio tecnico erariale.
  Si  applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo
2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.
  L'ammontare  dei  contributi  di  cui  ai commi precedenti non puo'
superare la somma di lire 5.000.000 per ciascuna unita' immobiliare e
la somma di lire 7.000.000 per ciascun proprietario.
  I  limiti  indicati  nel  precedente  comma non si applicano per la
riparazione  e  ricostruzione  degli alloggi di proprieta' degli enti
pubblici  operanti  nel settore della edilizia economica e popolare e
degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.
  Per  i  fabbricati  di  proprieta'  delle  cooperative  edilizie si
applica  soltanto  il  limite  di  lire  5.000.000  per  ogni  unita'
immobiliare".
  All'articolo  8,  secondo  comma,  le parole: "sia inferiore a tale
somma", sono sostituite dalle altre: "non superi tale somma".
  L'articolo 9 e' soppresso.
  All'articolo 10 i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:
  "Ai   lavori  da  effettuarsi  ai  sensi  degli  articoli  1  e  3,
provvedono,  secondo  la  rispettiva  competenza,  il Magistrato alle
acque,  il  Magistrato  per  il  Po e i Provveditorati regionali alle
opere pubbliche.
  L'esecuzione  dei lavori di competenza di Comuni, Province ed altri
Enti  pubblici  e'  attribuita  agli  Enti medesimi quando forniscano
garanzie  di  provvedere  con  adeguate  attrezzature  tecniche  e ne
facciano  richiesta  entro  il  termine di 180 giorni dall'entrata in
vigore  del  presente  decreto.  Gli  Uffici  di  cui  al primo comma
possono, inoltre, anche in deroga alle disposizioni vigenti, delegare
l'esecuzione  degli  altri  lavori  agli  Enti  interessati  i  quali
forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche.
In  tali  casi  essi  esercitano,  per  mezzo  degli Uffici del genio
civile,  la  vigilanza  sulla  esecuzione delle opere e provvedono al
pagamento  dei  certificati  di  acconto,  nonche' al collaudo e alla
liquidazione dei lavori.
  Gli  anzidetti Uffici sono, altresi', autorizzati a disporre che le
case  da  costruirsi  ai  sensi  dell'articolo  1 siano progettate ed
eseguite dagli Istituti autonomi per le case popolari e da Istituti a
carattere  nazionale  designati  per  legge  ad  intervenire  per  la
ricostruzione edilizia in seguito a pubbliche calamita'".
  L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
  "Entro  il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto,  possono  chiedere  di  essere  ammessi  al  godimento delle
agevolazioni  previste  nei  precedenti articoli anche i soggetti che
abbiano  iniziato  od  eseguito  il ripristino degli immobili di loro
proprieta' prima dell'intervento statale.
  La  concessione  delle  agevolazioni e' subordinata alla condizione
che  il competente Ufficio del genio civile abbia accertato l'entita'
del   danno   prima   del  completamento  dei  lavori  e  che  questi
corrispondano all'accertamento effettuato.
  Nel provvedimento con cui l'esecuzione delle opere e' affidata agli
Enti  pubblici  di  cui  ai secondo comma dell'articolo 10, l'Ufficio
competente  ai  sensi del primo comma dello stesso articolo puo' dare
atto  ed  approvare  in  via di sanatoria i lavori gia' iniziati e le
opere gia' eseguite d'iniziativa degli Enti stessi ed autorizzarne la
prosecuzione.
  I  Comuni  che posseggano una adeguata attrezzatura tecnica possono
essere  delegati ad effettuare l'accertamento di cui al secondo comma
del  presente  articolo,  nonche'  quello  previsto dal secondo comma
dell'articolo 8".
  All'articolo 13 e' soppresso il secondo comma.
  Dopo l'articolo 13 e' aggiunto il seguente articolo:
  "Art.  13-bis.  -  Le  famiglie  che  siano  prive  di  alloggio in
conseguenza  degli eventi calamitosi, di cui al precedente articolo 1
hanno   titolo   di   preferenza  nella  assegnazione  degli  alloggi
costruiti,  con  o  senza contributo dello Stato, da istituti od enti
pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare".
  All'articolo 14, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative di
conduzione  agricola  e  di  conduzione  associata i cui terreni, per
essere  stati  in  tutto  o  in parte sommersi dalle acque o comunque
alluvionati  o  per aver subito frane o smottamenti, abbiano sofferto
la  perdita  totale  o  parziale delle anticipazioni colturali, quali
lavorazioni,   concimazioni,  semine  ed  altro,  possono  concedersi
sovvenzioni fino alla misura massima di 60.000 lire per ettaro".
  Dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
  "In  caso di disaccordo tra i soggetti partecipanti alla conduzione
aziendale  la  sovvenzione  di  cui  al  precedente comma puo' essere
accordata  separatamente  a  concedenti,  mezzadri, coloni parziali o
compartecipanti  per  la  quota  di  rispettiva  spettanza secondo la
legge, o i patti o gli usi che disciplinano il rapporto".
  All'articolo 15, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative di
conduzione  agricola e di conduzione associata, le cui scorte, vive o
morte,  siano state distrutte in misura superiore al 20 per cento del
loro  valore, possono concedersi sovvenzioni di primo intervento sino
al 30 per cento del danno subito per le scorte vive, e sino al 20 per
cento   per   le   scorte   morte.   Tali   aliquote   sono  elevate,
rispettivamente,  al  40 ed al 30 per cento per i coltivatori diretti
anche  se  associati in cooperative, per le cooperative di conduzione
agricola,  nonche'  per  i  coloni  e i mezzadri per le quote di loro
spettanza".
  All'articolo 16, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
  "Per  sopperire alle necessita' derivanti da urgenti riparazioni ai
fabbricati  rurali  danneggiati,  possono concedersi sovvenzioni sino
all'ammontare  di  lire  400.000,  elevabili  a  lire  500.000  per i
coltivatori  diretti,  anche  se  associati  in cooperative, e per le
cooperative di conduzione agricola.
  Qualora  i  terreni,  in  tutto  o  in  parte  sommersi  o comunque
alluvionati  o che abbiano subito frane o smottamenti, siano condotti
in  affitto,  a  colonia,  a  mezzadria  o in base ad altro contratto
agrario, se il proprietario non esegue le riparazioni di cui al primo
comma    nel    termine    fissato    dall'ispettorato    provinciale
dell'agricoltura,  il  conduttore, colono o mezzadro puo' sostituirsi
al  proprietario  ai  sensi dell'articolo 1577, capoverso, del Codice
civile.  In tal caso la sovvenzione puo' essere concessa direttamente
al   conduttore,  colono  o  mezzadro,  sempre  che  questi  provveda
all'esecuzione delle riparazioni".
  L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "Nel  caso  di  concessione  del  contributo di cui all'articolo 1,
lettera b), della legge 21 luglio 1960, n. 739, o dei benefici di cui
agli  articoli 1 e 7 del presente decreto l'importo della sovvenzione
e' dedotto dal contributo medesimo".
  All'articolo 17, e' aggiunto il seguente comma:
  "Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura trasmettono ai Comuni
di  residenza l'elenco dei beneficiari delle sovvenzioni accordate in
base  agli  articoli  14,  15 e 16 del presente decreto, e i relativi
importi,   affinche'  ne  sia  disposta  la  pubblicazione  nell'albo
comunale".
  All'articolo 18, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:
  "Gli  Ispettorati  provinciali dell'agricoltura possono organizzare
la  raccolta  del  bestiame allontanato da aziende agricole che hanno
subito  gravi  danni in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al
precedente  articolo  1. Le spese a tal fine occorrenti, ivi comprese
quelle  per  l'alimentazione  del  bestiame,  sono  effettuate per il
periodo  necessario  a  soddisfare esigenze di emergenza e, comunque,
per non piu' di sei mesi.
  Gli  interventi  di cui al precedente comma possono essere attuati,
per  un  periodo  non  superiore  a sei mesi, anche presso le aziende
danneggiate  appartenenti  a  coltivatori  diretti, mezzadri, coloni,
compartecipanti  e loro cooperative, per le necessita' alimentari del
bestiame in dotazione delle aziende medesime.
  I  compiti  di cui ai precedenti commi possono essere demandati dal
Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste agli enti di sviluppo,
alle  cooperative  agricole  di conduzione e loro consorzi e, ove non
intervengano  gli  enti  di sviluppo, ad altri enti pubblici operanti
nel  settore  agricolo,  che  svolgeranno  la loro attivita' sotto il
controllo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. In tal caso,
il  Ministero  e' autorizzato a disporre anticipazioni in conto delle
spese  e  dei  corrispettivi  che gli enti assumono per i fini di cui
trattasi".
  Dopo l'articolo 18 e' aggiunto il seguente:
  "Art.  18-bis. - Ai pescatori di mestiere, singoli od associati, ed
ai  piscicoltori  delle  acque  interne che, per effetto degli eventi
calamitosi  di  cui al precedente articolo 1, abbiano subito danni ai
natanti,  alle  reti,  ad  altri  beni  strumentali ed agli impianti,
possono  essere  concessi  contributi  fino al 70 per cento del danno
sofferto  e,  in  ogni  caso,  non  superiori  a  lire  300.000 per i
pescatori ed a lire 800.000 per i piscicoltori.
  A  tal  fine gli interessati debbono presentare apposita domanda al
Ministero   dell'agricoltura  e  delle  foreste  o  agli  Ispettorati
provinciali dell'agricoltura".
  All'articolo 20, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
  "Tutte le provvidenze stabilite dalla legge 21 luglio 1960, n. 739,
e  successive  modificazioni,  con le integrazioni di cui al presente
decreto, si applicano:
    a)  per la sistemazione ai fini della coltivabilita' dei terreni,
compreso  lo scavo e il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali
sterili, per il ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;
    b)  per  la  ricostruzione  e  riparazione di fabbricati ed altri
manufatti  rurali,  per  la  riparazione  e ricostruzione dei muri di
sostegno,  di  strade  poderali,  di canali di scolo e delle opere di
provvista  di acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino
degli  impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti
di aziende singole od associate;
    c)  per la ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o
distrutte;
    d) per la dissalazione delle zone sommerse dalle acque salse;
    e)  per  il  ripristino  delle  opere  pubbliche di bonifica e di
bonifica montana;
    f)   per  la  sistemazione  idraulico-forestale  ed  agraria  nei
territori montani e per la ricostituzione dei capitali di conduzione;
    g)   per   tutte   le   altre   opere   necessarie  alla  ripresa
dell'efficienza produttiva delle aziende agricole e forestali.
  Le  provvidenze  anzidette  si  applicano  alle  entita' ed aziende
danneggiate  nei territori indicati nei decreti emanati o da emanarsi
a  norma  dell'articolo  1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914,
salvo quanto riguarda la materia fiscale.
  Le  stesse  provvidenze  si applicano anche per il ripristino degli
impianti  di  piscicoltura  nelle  acque  interne,  nonche'  per  gli
impianti  di  allevamento  avicunicolo,  di allevamento di animali da
pelliccia e di fiori coltura".
  L'ultimo comma e' sostituito dal seguente;
  "Nel  caso  che  l'alluvione  abbia depositato materiale sterile su
terreni  coltivati  di  notevole  estensione per quali sia necessario
provvedere alla rimozione, ovvero abbia causato erosioni di rilevante
entita',  nonche'  distruzione o danneggiamento di strade di servizio
di   patrimoni   agricoli,   forestali   e   pastorali   e  si  renda
indispensabile il loro ripristino, e qualora cio' comporta: l'impiego
di  complesse  attrezzature,  o  non  sia  agevolata  l'iniziativa di
singoli  proprietari,  il  Ministero dell'agricoltura e delle foreste
puo'  assumere,  a  suo  totale  carico  i  relativi  interventi  che
rientrano  ad ogni effetto tra quelli contenuti dall'articolo 8 della
legge 21 luglio 1960, n. 739".
  Dopo l'articolo 20, e' aggiunto il seguente articolo:
  "Art.  20-bis.  -  Le  norme di cui all'articolo 61 del testo unico
delle  imposte  dirette,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  29  gennaio 1958, n. 645 modificato dall'articolo 9 della
legge  21  luglio 1960 n. 739, si applicano, a domanda, anche a tutte
le  aziende agricole che abbiano perduto, in conseguenza degli eventi
calamitosi  di  cui  al  precedente articolo 1, la meta' del prodotto
ordinario,  anche  se non incluse nelle zone delimitate dal Ministero
delle  finanze. Indipendentemente dalla applicazione dell'articolo 61
del  testo  unico  delle  imposte  dirette, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  gennaio  1958,  n. 645, modificato
dall'articolo  9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, in caso di danni
gravi  ai  fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle
aziende  agrarie, l'intendente di finanza concede, per l'anno 1967, a
richiesta  dell'interessato,  lo  sgravio  dell'imposta  sul  reddito
dominicale  dei terreni e relative sovrimposte, nonche' della imposta
sul reddito agrari.
  All'articolo   21,   primo  comma,  dopo  le  parole:  "perdite  di
bestiame", sono aggiunte le altre: "di qualsiasi specie";
  l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "L'agevolazione di cui trattasi e' cumulabile con la sovvenzione di
cui  all'articolo  15  del  presente  decreto,  per la parte di spesa
occorrente   all'acquisto  del  bestiame,  al  netto  della  predetta
sovvenzione".
  All'articolo   22,  i  primi  quattro  commi  sono  sostituiti  dai
seguenti:
  "I  prestiti  di  esercizio  ad ammortamento quinquennale, previsti
dall'articolo  2  della  legge  14 febbraio 1964, n. 38, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  oltrecho'  per  gli  scopi  di  cui
all'articolo  5,  secondo  comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739,
possono  essere  concessi  anche  per  la estinzione delle passivita'
derivanti  da  prestiti agrari di esercizio, da rate di prestiti e di
mutui  agrari  di miglioramento, con scadenza nell'annata in cui si e
verificato  l'evento od in quella successiva, ivi compresi i prestiti
ed i mutui effettuati con fondi di anticipazione statale.
  Nel  caso  di  cooperative agricole, i prestiti, fino all'ammontare
dei  danni  sofferti  nelle  strutture,  attrezzature  e prodotti ivi
compresi  quelli  conferiti  dai produttori ai fini della vendita per
conto,  e  per  le  necessita'  di gestione, nonche' per l'estinzione
delle  passivita'  onerose  di  cui  al  primo  comma, possono essere
concessi  al  tasso dell'1 per cento e per una durata di ammortamento
di dieci anni.
  I  titolari  di  aziende  agricole  che  abbiano  in corso mutui di
credito  agrario  di miglioramento per esecuzione di opere o acquisto
di bestiame e di macchine agricole, qualora le opere di miglioramento
effettuate  o  in  corso  di  effettuazione  siano  state distrutte o
gravemente  danneggiate,  o il bestiame sia andato perduto, ovvero le
scorte  e le macchine siano state distrutte o gravemente danneggiate,
possono  ottenere  un nuovo mutuo per la durata non superiore ad anni
10 per l'importo necessario alla estinzione dei mutui in essere e per
il  ripristino  delle  opere  ed  il  riacquisto  delle scorte, delle
macchine e del bestiame perduto.
  Alla  rata di ammortamento dei mutui di cui al comma precedente, lo
Stato concorre con contributo in modo che la rata annuale comprensiva
di interessi e di ammortamento non superi il 3 per cento.
  I  prestiti  di  cui  al  precedente  ed  al  presente articolo, da
effettuare  in  favore  di  coltivatori  diretti,  mezzadri e coloni,
singoli  ed  associati, di piccole aziende e di cooperative agricole,
sono  assistiti  dalla garanzia del fondo interbancario istituito con
l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.
  Tale  garanzia  si  estende  all'intero  importo  della complessiva
perdita  che gli istituti ed enti autorizzati a esercitare il credito
agrario  dimostreranno  di  avere  sofferto  dopo l'esperimento delle
procedure  ritenute  utili d'intesa cui fondo interbancario di cui al
comma precedente";
  L'ultimo comma 6 sostituito dai seguenti:
  "Alla  concessione,  alla liquidazione ed al pagamento del concorso
siatale  sui  prestiti  di  cui  al presente articolo, da effettuarsi
contestualmente,  provvede l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura
quando l'importo dei prestito richiesto non superi lire 30 milioni.
  Le  disposizioni  di  cui al precedente comma ai applicano anche ai
prestiti  di  cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, numero
38,    e   successive   modificazioni   e   integrazioni,   stipulati
successivamente   alla  data  dell'entrata  in  vigore  del  presente
decreto".
  Dopo l'articolo 22 e' aggiunto il seguente articolo:
  "Art.  22-bis.  -  Agli  assegnatari di terreni della "Cassa per la
formazione  della proprieta' contadina o, per i quali gli Ispettorati
provinciali  dell'agricoltura  abbiano  accertato  una  perdita nella
produzione  lorda  vendibile totale non inferiore al 40 per cento, in
conseguenza  degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1,
e'  data facolta' di omettere il pagamento delle rate di ammortamento
del  prezzo dei terreni in scadenza nell'anno in cui si e' verificato
l'evento  dannoso od in quello successivo, con conseguente proroga di
una annualita' dei mutui in essere".
  All'articolo  23,  che  sostituisce  l'articolo  12 della, legge 21
luglio  1960,  n.  739,  al  primo  comma  le parole: "tre rate" sono
sostituite dalle altre: "sei rate".
  Dopo l'articolo 23 e' aggiunto il seguente articolo:
  "Art. 23-bis. - Nel territorio dell'Isola della Donzella (comune di
Parto  Tolle)  lo  sgravio  dei  contributi  previsto  dal precedente
articolo  a  modifica dell'articolo 12 della legge 21 luglio 1960, n.
739, e' concesso per dodici rate consecutive".
  All'articolo 25, il primo comma e' sostituito dai seguente:
  "E' autorizzata la spesa di lire 106,3 miliardi cosi' ripartita:
    a)  per la concessione delle sovvenzioni di cui agli articoli 14,
15 e 16, nell'esercizio 1966 . . . . . . . . . . . .L. 20- miliardi
    b) per le spese occorrenti per le iniziative zootecniche previste
dall'articolo 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 5- miliardi di
cui  2,5  miliardi nell'esercizio 1966, e 2,5 miliardi nell'esercizio
1967;
    c)  per  gli interventi di cui agli articoli 19 e 20, relativi al
ripristino   delle  opere  pubbliche  di  bonifica,  delle  opere  di
interesse  pubblico,  per le spese di studi e progettazione, previste
dall'articolo  8  della legge 21 luglio 1960, n. 739, nonche' per gli
acquisti  di mezzi tecnici di difesa e di prevenzione, nell'esercizio
1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 28- miliardi
    d)  per  gli interventi di cui agli articoli 19 e 20, relativi al
ripristino   delle   opere  pubbliche  di  bonifica  montana  per  la
sistemazione  idraulico-forestale  ed  agraria  nei territori montani
danneggiati  e  per  spese  di studio e progettazione, nell'esercizio
1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 14,800 miliardi
    e)  per  gli  altri interventi di cui all'articolo 20, in aumento
alla autorizzazione di spesa disposta dallo articolo 1 della legge 21
luglio 1960, n. 739. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30 miliardi
    f)  per  gli interventi di cui allo articolo 21, in aumento delle
anticipazioni  del  fondo  di  rotazione istituito con legge 8 agosto
1957, n. 777, nell'esercizio 1967 . . . . . . . . .L. 1,500 miliardi
    g)  apporto al fondo interbancario di garanzia, per le operazioni
di cui all'articolo 22, nell'esercizio 1967 . . . . . .L. 1 miliardi
    h)  per  le  assegnazioni  agli  enti  di  sviluppo ai fini delle
attivita' di cui all'articolo 24, nell'esercizio 1966 .L. 4 miliardi
    i)  per gli oneri di carattere generale, nell'esercizio 1967. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 1 miliardi
    l)  per  la concessione dei contributi di cui all'articolo 18-bis
nell'esercizio 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 1- miliardi
  Il  titolo  che  precede  l'articolo 27 e' sostituito dal seguente:
"Attivita' non agricole e privati".
  All'articolo 27, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
  "Alle  imprese,  individuali e sociali, dei settori dell'industria,
del  commercio,  del  turismo,  dell'artigianato  e  dello spettacolo
colpite  dagli  eventi calamitosi di cui al precedente articolo I, e'
corrisposto  un  contributo,  a  fondo  perduto, per un ammontare non
superiore  a  lire 500.000 e per ognuno degli stabilimenti, cantieri,
spacci,  laboratori,  magazzini  e  depositi distrutti o danneggiati:
comunque in numero non superiore a due.
  Per  le  cooperative di artigiani o lavoratori associati aventi per
oggetto la prestazione di servizi pubblici, nelle quali gli strumenti
di lavoro appartengono ai singoli, il contributo e' commisurato ad un
massimo di 200 mila lire per ogni socio che abbia avuto gli strumenti
o l'ambiente di lavoro distrutti o danneggiati".
  Al secondo comma e' aggiunto, In fine, il seguente periodo:
  "Qualora  l'impresa  danneggiata non dovesse risultare iscritta nei
relativi  Albi,  la  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e
agricoltura dovra' provvedere ad accertamento di fatto".
  Il terzo comma e' sostituito dai seguenti:
  "Il  contributo  e'  corrisposto  dalle  Prefetture  sui  fondi che
saranno   ad   esse   somministrati  con  ordini  di  accreditamento,
commutabili  in  quietanza  di  contabilita'  speciale intestata alle
medesime,  dell'importo  massimo di lire 100.000.000 che il Ministero
dell'industria,  di  commercio  e  dell'artigianato  e' autorizzato a
emettere,  anche  in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo
59  del  regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285
del  regolamento  di contabilita' generale dello Stato, approvato con
regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  per  la  parte  relativa
all'obbligo  della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso
funzionario delegato.
  Gli  ordini  di  accreditamento emessi prima dell'entrata in vigore
del  presente decreto possono essere utilizzati anche per il rimborso
delle  somme  eventualmente anticipate per consentire alle Prefetture
la corresponsione del contributo".
  L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "Per  la  concessione dei contributi previsti dal presente articolo
e'  autorizzata  la  spesa di lire 12 miliardi per l'anno finanziario
1966  e di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1967, da iscriversi
nello  stato  di previsione del Ministero dell'industria, commercio e
artigianato per gli esercizi anzidetti".
  Dopo l'articolo 27 sono aggiunti i seguenti:
  "Art.  27-bis.  -  Ai  lavoratori  a domicilio di cui alla legge 13
marzo  1958, n. 264, che, in seguito agli eventi calamitosi di cui al
precedente  articolo 1, abbiano avuto danneggiate in tutto o in parte
le attrezzature proprie, e' corrisposto un contributo a fondo perduto
per un ammontare non superiore a lire 500.000.
  La  domanda  deve essere vistata dal locale Ufficio provinciale del
lavoro o dal sindaco del Comune di residenza".
  "Art.  27-ter.  -  Alle  imprese  sociali  di  cui  al  primo comma
dell'articolo  27  e'  concesso  il  termine di un anno per adempiere
all'onere previsto dall'articolo 2447 del Codice civile".
  All'articolo 28, Il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "E'  istituito  presso  l'"Istituto centrale per il credito a medio
termine" (Mediocredito centrale) un Fondo centrale di garanzia per la
copertura  dei  rischi  derivanti dalle operazioni di credito a medio
termine a favore delle medie e piccole imprese industriali effettuate
ai   sensi   della  legge  25  luglio  1952,  n.  949,  e  successive
modificazioni,  nonche'  per  la copertura dei rischi derivanti dalle
operazioni  di credito a medio termine a favore delle medie e piccole
imprese  commerciali  effettuate  ai  sensi  della legge 16 settembre
1960,  n.  1016,  limitatamente alle imprese danneggiate aventi sede,
filiali,  stabilimenti,  depositi,  cantieri  o  negozi nei territori
indicati  nei  decreti  emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1
del  decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, nonche' per le operazioni
previste  dal  successivo  articolo  43-bis.  La  qualita' di impresa
danneggiata  e'  accertata  dalla  competente  Camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura";
  l'ultimo comma e' sostituito dai seguenti:
  "La  garanzia  e'  di  natura  sussidiaria e si esplica, nei limiti
appresso  indicati,  per  la  perdita  che gli istituti ed aziende di
credito  ammessi  a compiere operazioni con il Mediocredito centrale,
dimostrino  di  aver  sofferto  dopo  l'esperimento  delle  procedure
ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito Centrale.
  La garanzia suddetta si esplica fino all'ammontare del 95 per cento
della  perdita  sofferta,  quando essa non superi i 5 milioni, e fino
all'ammontare  dell'80  per  cento  della perdita, quando essa superi
tale importo.
  Le  provvidenze  di  cui  al  presente  articolo  sono  estese alle
societa'  cooperative,  qualunque  sia il numero dei dipendenti ed il
volume del fatturato delle stesse".
  All'articolo 31, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "E'  istituito  presso  il  Mediocredito  centrale  un Fondo per il
concorso  statale  nel  pagamento degli interessi sulle operazioni di
credito  a  favore  delle  piccole  e  medie  imprese  industriali  e
commerciali,  nonche' su quelle a favore dei professionisti e privati
di  cui  ai  successivo  articolo  43-bis, rispettivamente effettuate
dagli Istituti e aziende di credito ammessi a compiere operazioni con
il Mediocredito centrale medesimo".
  Al  secondo  comma, le parole: "imprese sinistrate" sono sostituite
dalle altre: "imprese danneggiate".
  L'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
  "I finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese industriali
danneggiate,  previsti  dal presente decreto, possono essere concessi
anche  per  la  formazione  di  scorte  necessarie  in relazione alle
caratteristiche   del  ciclo  di  lavorazione  e  alla  natura  della
produzione,  nonche'  per  l'acquisto di immobili gia' esistenti e il
loro adattamento ad uso industriale".
  L'articolo 34 e' sostituito dal seguente:
  "Per  le  imprese  danneggiate  di cui all'articolo 28 del presente
decreto,  i finanziamenti a favore delle imprese commerciali previsti
dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, possono essere concessi oltre
che  per  gli  scopi di cui alla predetta legge, anche per l'acquisto
dei   locali  da  adibirsi  ad  esercizi  commerciali,  nonche'  alla
ricostituzione delle scorte.
  I  finanziamenti  a  favore  delle  imprese commerciali danneggiate
ammesse ai benefici del presente decreto possono essere concessi fino
all'ammontare  di  lire  100 milioni, con facolta' di deroga da parte
del  Consiglio  di  amministrazione  del  Mediocredito centrale e per
l'intoro importo della spesa ritenuta ammissibile".
  L'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
  "Gli Istituti e le Aziende di credito ammessi a compiere operazioni
con il Mediocredito centrale possono, anche in deroga alle rispettive
norme di legge e di statuto, concedere mutui per il riattamento delle
opere   murarie   e   degli  impianti,  per  la  ricostruzione  degli
arredamenti  e  delle  scorte  alle imprese alberghiere, turistiche e
dello  spettacolo,  alle quali sono applicabili tutti i benefici e le
agevolazioni   previsti   dal   presente   decreto   per   i  settori
dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
  L'articolo 38 e' sostituito dal seguente:
  "Limitatamente  ai  finanziamenti ad imprese artigiane danneggiate,
la  garanzia  di  cui  all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n.
1068,  si  applica  fino all'ammontare del 95 per cento della perdita
che  gli  Istituti  ed Aziende di credito dimostrino di aver sofferto
dopo  l'esperimento  delle  procedure  ritenute utili d'intesa con la
Cassa per il credito alle imprese artigiane, quando la perdita stessa
non superi i 5 milioni e fino allo ammontare dell'80 per cento quando
le perdita superi tale importo".
  Dopo l'articolo 40, e' aggiunto il seguente articolo:
  "Art.  40-bis.  -  I finanziamenti a favore delle imprese artigiane
danneggiate  ammesse  ai benefici del presente decreto possono essere
concessi  anche  per  le spese necessarie per la ricostituzione delle
scorte.
  I finanziamenti concessi ai sensi del presente decreto alle imprese
artigiane, per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti
finiti,  nonche'  alle  imprese  artigiane  costituite  in  forma  di
cooperativa,  per  gli scopi indicati nell'articolo 33 della legge 25
luglio  1952, n. 949, e successive modificazioni, possono raggiungere
il  doppio  del  limite di importo fissato dagli articoli 5 e 6 della
legge 14 ottobre 1964, n. 1068".
  Dopo l'articolo 41 sono aggiunti i seguenti articoli:
  "Art.  41-bis.  - Limitatamente alle operazioni di cui all'articolo
41  del  presente decreto, gli Istituti ed Aziende di credito ammessi
ad  operare  con  la Cassa per il credito alle imprese artigiane sono
autorizzati,  nelle  more  del  completamento della documentazione di
rito,  ad  erogare  ai  mutuatari  fino  al 50 per cento del prestito
deliberato.
  Il  contributo  statale  in conto interessi sara' concesso da parte
della  Cassa per il credito alle imprese artigiane a decorrere dalla,
data  di  effettiva  erogazione,  parziale  o totale, dei prestiti da
parte degli Istituti ed Aziende di credito.
  All'articolo  4 della legge 31 ottobre 1966, n. 947, e' aggiunto il
seguente comma:
  "Allo  scopo  di  porre gli Istituti indicati dall'articolo 3 della
legge  19  dicembre 1956, n. 1524, in condizione di praticare i tassi
agevolati  di  cui  al comma precedente, la Cassa per il credito alle
imprese  artigiane a autorizzata a corrispondere agli Istituti stessi
un  contributo  in  conto interessi nei limiti e con le modalita' che
saranno  determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed
il risparmio "".
  "Art. 41-ter. - I finanziamenti a favore delle imprese industriali,
artigiane,  commerciali,  alberghiere,  turistiche e dello spettacolo
danneggiate,  ammesse ai benefici del presente decreto, possono avere
durata  fino  a  10  anni,  anche  in deroga alle norme di legge e di
statuto  che  disciplinano  l'attivita'  degli  istituti e aziende di
credito  ammessi  ad  operare  con  il Mediocredito centrale e con la
Cassa per il credito alle imprese artigiane".
  L'articolo 43 e' sostituito dal seguente:
  "I  mutui  concessi  ai  sensi  del presente decreto possono essere
impiegati  in  tutto  o  in  parte  per  la  estinzione di passivita'
derivanti  da  mutui  in essere alla data dell'evento calamitoso, con
scadenza  nel 1966 e nel 1967, sempre che risulti che tali mutui sono
stati contratti per finalita' aziendali".
  Dopo l'articolo 43 sono aggiunti i seguenti articoli:
  "Art.  43-bis.  -  Le  Casse  di risparmio ed i Monti di credito su
pegno  di  prima categoria, nonche' l'Istituto di credito delle Casse
rurali  ed  artigiane per conto delle proprie socie, sono autorizzati
ad  operare,  anche in deroga alle norme di legge e di statuto che li
disciplinano,  con  il  Mediocredito  centrale  per la concessione di
finanziamenti,  con  i  benefici  del  presente  decreto, a favore di
privati  danneggiati,  per  il  riacquisto  di  masserizie  perdute o
danneggiate  e  per  il ripristino di studi professionali e artistici
distrutti o danneggiati, ivi comprese le opere murarie.
  Il  Ministro  per il tesoro, con proprio decreto, fissera' i limiti
massimi dei finanziamenti predetti per ciascuna categoria".
  "Art. 43-ter - Le imprese che usufruiscono del concorso statale nel
pagamento  degli  interessi,  quale e' previsto nel presente decreto,
decadono  dal beneficio ove cessino volontariamente la loro attivita'
ed a partire dal momento di cessazione di tale attivita'".
  All'articolo 44, secondo comma, le parole: "dell'articolo 27," sono
sostituite dalle altre: "degli articoli 27 e 34,".
  L'articolo 45 e' sostituito dal seguente:
  "E' autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per l'anno finanziario
1967   da   iscrivere   nello   stato  di  previsione  del  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  da  erogare  in
sussidi o premi diretti a promuovere e sostenere iniziative in favore
delle imprese artigiane danneggiate.
  La  erogazione  di detti premi e sussidi sara' effettuata in base a
criteri  per la cui fissazione sara' sentito il Comitato centrale per
l'artigianato.  Sui  bollettini  delle Camere di commercio competenti
per   territorio   verranno  pubblicati  gli  elenchi  delle  imprese
artigiane,  a  favore  delle  quali  verranno concessi il premio o il
sussidio di cui sopra.
  I  sussidi  e  premi  possono  essere  erogati anche a favore delle
imprese  danneggiate  con  sede nei territori delle Regioni a statuto
speciale".
  All'articolo 46, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "La  quota di lire 4 miliardi di cui al secondo comma dell'articolo
1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, potra' essere utilizzata anche
per i finanziamenti destinati al potenziamento e sviluppo industriale
nelle  province  di  Trento  e  Bolzano,  limitatamente  alle imprese
danneggiate".
  L'articolo 47 e' sostituito dal seguente:
  "I  contratti  di locazione e sublocazione di immobili adibiti alle
attivita'   delle   aziende  alberghiere,  industriali,  commerciali,
artigiane  e dello spettacolo, danneggiate dagli eventi calamitosi di
cui al precedente articolo 1, sono prorogati al 31 dicembre 1968".
  Dopo l'articolo 47 sono aggiunti i seguenti articoli:
  "Art.  47-bis.  -  Le  provvidenze  e  gli  interventi  di  cui  ai
precedenti   articoli   27  e  seguenti  sono  estesi  alle  societa'
cooperative  ed  ai  loro  consorzi danneggiati indipendentemente dai
requisiti e dai limiti di cui alla legge 16 settembre 1960, n. 1016".
  "Art. 47-ter. - L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha
  facolta'  di  autorizzare la sospensione della riscossione, fino al
30  giugno  1967, del canone e del sovracanone dovuti dalle rivendite
dei generi di monopolio danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al
precedente  articolo  1.  La  sospensione e' disposta a richiesta dei
rivenditori  danneggiati  ed  il  recupero  dei  canoni e sovracanoni
sospesi sara' effettuato entro il 31 dicembre 1967.
  I  gestori  di  rivendite  di generi di monopolio danneggiate dagli
eventi  calamitosi  di cui al precedente articolo I, possono altresi'
chiedere  all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fino al
31   dicembre   1967,   il   trasferimento  dei  rispettivi  esercizi
nell'ambito  della  stessa  Provincia.  L'autorizzazione  relativa e'
subordinata   all'esistenza   delle   condizioni  prescritte  per  la
istituzione di una nuova rivendita nel punto designato".
  Dopo l'articolo 48, sono aggiunti i seguenti articoli:
  "Art. 48-bis. - Ai capi-famiglia colpiti dagli eventi calamitosi di
cui al precedente articolo 1 che abbiano perso vestiario o biancheria
o  mobili  e  suppellettili dell'abitazione, e che non siano iscritti
nei  ruoli  dell'imposta  complementare  per l'esercizio 1966 per una
cifra  superiore  a lire 1.050.000, sara' corrisposto un contributo a
fondo perduto fino a lire 500.000.
  Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo e'
autorizzata  la  spesa  di  lire 8 miliardi, che sara' iscritta nello
stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario
1967".
  "Art.  48-ter  - Il contributo di cui al precedente articolo 48-bis
e'   corrisposto   su   domanda  dei  capi-famiglia  interessati,  da
presentarsi  entro  150  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
presente  decreto,  con  l'indicazione dell'entita' e del presumibile
valore   del   vestiario,   della   biancheria,   dei  mobili,  delle
suppellettili perduti, nonche' della posizione, per l'esercizio 1966,
agli effetti dell'imposta complementare.
  Il  prefetto  della  Provincia, assunte le necessarie informazioni,
determina   il   contributo  tenendo  conto  delle  sovvenzioni  gia'
corrisposte per lo stesso titolo.
  Il contributo e' corrisposto dalle Prefetture sui fondi che saranno
ad  esse  somministrati  con ordini di accreditamento, commutabili in
quietanza   di   contabilita'   speciale   intestata  alle  medesime,
dell'importo   massimo   di   lire   100.000.000   che  il  Ministero
dell'interno,  e'  autorizzato  a  emettere,  anche  in  deroga  alle
disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre
1923,  n.  2440,  e nell'articolo 285 del regolamento di contabilita'
generale  dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n.
827,  per  la  parte  relativa  all'obbligo  della  presentazione dei
rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato".
  L'articolo 51 e' sostituito dal seguente:
  "E'  autorizzata  la spesa di lire 300 milioni, da iscriversi nello
stato   di   previsione   del   Ministero  dell'interno,  per  l'anno
finanziario   1966,  per  provvedere  a  spese,  anche  di  carattere
generale,  e  contributi  ai  fini  del recupero e del ripristino del
patrimonio  archivistico  dello  Stato,  delle Province, dei Comuni e
degli  altri enti pubblici, nonche' degli archivi privati di notevole
interesse  storico  danneggiati  dagli  eventi  calamitosi  di cui al
precedente articolo 1.
  Per  l'esecuzione dei lavori in economia relativi al ripristino dei
patrimonio   archivistico   dello  Stato,  danneggiato  dagli  eventi
calamitosi  di  cui  al  precedente  articolo  1, non e' richiesto il
parere del Consiglio di Stato previsto dalle norme vigenti".
  All'articolo 52, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Alle  Province  ed  ai  Comuni compresi nel territori indicati nei
decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma
dell'articolo  1  del  decreto-legge  9  novembre  1966,  n.  914, e'
concesso,  per il sesto bimestre 1966 e per Vanno 1967, un contributo
dello   Stato   a   compensazione  delle  minori  entrate  tributarie
riscuotibili  mediante  ruolo, nonche' delle minori entrate derivanti
dalle  imposte  di  consumo  e  dal  contributo  speciale  di cura da
riscuotersi in partita di giro ai sensi dell'articolo 9 della legge 4
marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni";
  il terzo comma e' sostituito dal seguente:
  "La  misura  dei  contributo  e  determinata  in  base alle entrate
accertate nel 1966 per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per il
contributo  speciale  di  cura,  e in base al gettito dell'anno 1965,
aumentato  dello  incremento verificatosi nell'ultimo biennio, per le
imposte di consumo".
  All'articolo 53, al n. 1), il capoverso e' sostituito dal seguente:
"I  Consigli  di  amministrazione  delle Universita' e degli Istituti
universitari  sono  autorizzati  ad  adottare deliberazioni, senza la
osservanza  delle  norme  di  cui  all'articolo  51  dei  testo unico
approvato  con  regio  decreto 31 agosto 1933, n. 1592, limitatamente
alle  spese  che  si  rendono necessarie per la riparazione dei danni
arrecati  dagli  eventi calamitosi di cui al precedente articolo I, e
per   il   ripristino  delle  attrezzature  didattico-scientifiche  e
bibliografiche";
  al  n.  3),  il  primo  e  il secondo capoverso sono sostituiti dai
seguenti:
  "I  lavori  di  competenza  delle Soprintendenze ai monumenti, alle
gallerie   ed   alle  antichita',  anche  a  competenza  mista,  sono
qualificati  come  urgenti  ai  sensi dell'articolo 6 del regolamento
approvato  con  regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Per i suddetti
lavori,  da  eseguirsi  con le somme stanziate dal presente decreto e
con  quelle  disposte  con  il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914,
limitatamente  ai territori indicati nei decreti del Presidente della
Repubblica  emanati  o  da  emanarsi  ai  sensi  dell'articolo  1 del
predetto  decreto-legge,  sono  sospesi  i controlli preventivi per i
lavori  disciplinati  dal menzionato regio decreto 22 aprile 1886, n.
3859,   ed  il  limite  di  spesa  stabilito  dallo  articolo  1  del
regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811.
  Ove  richiesto,  le  relative  aperture  di  credito  sono disposte
indipendentemente dalla approvazione del progetto";
  al n. 4) il primo capoverso e' sostituito dal seguente:
  "In  deroga  alle  disposizioni,  previste  dal  regio  decreto  28
settembre 1919, n. 2539, il soprintendente bibliografico di Bologna e
il  direttore  della Biblioteca nazionale centrale di Firenze possono
provvedere, nei limiti di spesa di un milione per ciascuna fornitura,
alla   provvista   diretta   di  mezzi,  attrezzature  e  manodopera,
occorrenti per il recupero, il trasporto ed il restauro del materiale
bibliografico appartenente agli Istituti bibliografici, statali e non
statali,  della  Toscana e per la esecuzione di lavori di restauro di
opere  di valore bibliografico o storico da effettuarsi in economia e
per  trattativa privata, con le procedure di urgenza di cui al citato
regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859";
  il n. 5) e' sostituito dal seguente:
  "5)  spese  per  opere  di edilizia scolastica prefabbricata per le
scuole   elementari  e  secondarie,  da  eseguire  con  le  modalita'
stabilite  dalle  leggi 26 gennaio 1962, n. 17, e 26 gennaio 1963, n.
47, lire 1.000 milioni";
  All'articolo 54, tra le parole: "Firenze" e "Siena", e' inserita la
parola: "Pisa,".
  L'articolo 55 e' sostituito dal seguente:
  "Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11, comma terzo
e   quarto,   della   legge   21  luglio  1960,  n.  739,  sostituito
dall'articolo  5  della  legge  14  febbraio  1964, n. 38, in tutti i
territori  indicati  nei  decreti  del  Presidente  della  Repubblica
emanati  o  da  emanarsi  a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9
novembre  1966,  n. 914, e' concessa la sospensione della riscossione
delle  rate di dicembre 1966 e di febbraio 1967 dei ruoli esattoriali
concernenti   i  contributi  dovuti  per  l'assicurazione  contro  le
malattie  e  per  l'assicurazione per la invalidita' e la vecchiaia e
per l'ENAOLI dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali.
  Salvo  quanto disposto dal successivo articolo 56, lo importo delle
rate  sospese  dei ruoli anzidetti e' riscosso cumulativamente con le
rate di agosto e di ottobre 1967 riguardanti gli stessi contributi".
  All'articolo 56, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "I  lavoratori  autonomi,  coltivatori  diretti, mezzadri e coloni,
artigiani  ed  esercenti attivita' commerciali, titolari di azienda e
rispettivi  familiari, soggetti alle assicurazioni contro le malattie
e  per  l'invalidita' e la vecchiaia ai sensi delle leggi 22 novembre
1954,  n.  1136,  9  gennaio 1963, n. 9, 29 dicembre 1956, n. 1533, 4
luglio  1959,  n.  463, 27 novembre 1960, n. 1397, 22 luglio 1966, n.
613,  i  quali  abbiano  subito  gravi danni per effetto degli eventi
calamitosi  di  cui  al  precedente  articolo  1,  sono esonerati dal
pagamento  dei  contributi dovuti per le suddette assicurazioni e per
l'ENAOLI,  limitatamente  ai  due  dodicesimi del carico contributivo
dell'anno 1966 ed ai due dodicesimi del carico contributivo dell'anno
1967".
  Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "Le  quote  dei contributi per l'assicurazione per la invalidita' e
la  vecchiaia  dei  coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni, degli
artigiani  e  degli  esercenti  le attivita' commerciali, che formano
oggetto  di  esonero,  ai  sensi  del  primo  comma, sono accreditate
dall'Istituto   nazionale  della  previdenza  sociale  a  favore  dei
rispettivi  assicurati  alle scadenze delle relative rate esattoriali
in cui opera l'esonero.
  La  disposizione  di  cui  al comma precedente si applica anche nei
confronti  dei  coltivatori diretti, mezzadri e coloni, colpiti dalla
catastrofe  del Vajont, al quali, ai sensi della legge 31 marzo 1964,
n.  357,  e'  stato  concesso  l'esonero dal pagamento dei contributi
previdenziali,  nei  modi  e  nei limiti dei provvedimenti di esonero
adottati".
  L'articolo 57 e' sostituito dal seguente:
  "L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro
il termine di novanta giorni dalla data del presente decreto.
  Alla  domanda  deve  essere  allegato  un  certificato  del sindaco
comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto degli
eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1".
  All'articolo  58,  primo  comma,  le  parole: "30 giugno 1967" sono
sostituite dalle altre: "31 dicembre 1967".
  All'articolo  59,  primo  comma,  dopo  le  parole: "della legge 15
maggio 1954, n. 234", sono inserite le altre:
"nonche' nelle province di Gorizia, Latina e Nuoro".
  All'articolo  60,  primo  comma,  le  parole:  "un  assegno di lire
1.000", sono sostituite dalle altre: "un assegno di lire 1.100".
  All'articolo 62, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Per le Province nelle quali sono compresi i territori indicati nei
decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma
dell'articolo  1  del  decreto-legge  9  novembre  1966,  n.  914, la
Gestione  case  per  lavoratori e' autorizzata a deliberare, anche in
deroga  alle  vigenti  disposizioni  di  legge,  le  procedure  e  le
modalita'  piu'  idonee  per  l'immediata esecuzione dei programmi di
costruzione finanziati o da finanziare in base alla legge 14 febbraio
1963,  n.  60.  Le  relative  deliberazioni  della  Gestione case per
lavoratori,  che  possono  derogare  anche  alle  norme relative agli
organi   incaricati   dell'esecuzione  dei  programmi  nelle  singole
Province, sono sottoposte all'approvazione del Ministro per il lavoro
e  la  previdenza  sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e
per i lavori pubblici".
  Al  titolo  che  precede l'articolo 64, sono aggiunte le parole: ",
della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato".
  All'articolo 64, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
  "In  relazione agli eventi calamitosi di cui al precedente articolo
1,  e' autorizzata la spesa di lire 6.840 milioni da iscriversi nello
stato  di  previsione  del Ministero della difesa, in ragione di lire
1.840  milioni  per  l'anno finanziario 1966 e di lire 5 miliardi per
l'anno finanziario 1967, per: ";
  la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
  "c)  manutenzione,  riparazione e gestione degli automotomezzi, dei
natanti  e  degli aeromobili impegnati nelle operazioni di soccorso e
di  bonifica  dei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui al
precedente articolo 1; noleggio di mezzi speciali".
  Dopo l'articolo 64, sono aggiunti i seguenti articoli:
  "Art.  64-bis.  -  E'  autorizzata la spesa di lire 100 milioni, da
iscriversi  nello stato di previsione del Ministero delle finanze per
l'anno  1966,  per  provvedere  alla  riparazione e al riattamento di
caserme  della Guardia di finanza danneggiate, alla ricostituzione di
mezzi   e   scorte  di  materiali,  nonche'  alla  riparazione  degli
automezzi,  dei  natanti  e  degli aeromobili, in dotazione al Corpo,
impiegati nelle operazioni di soccorso".
  "Art.  64-ter.  -  E'  autorizzata  la spesa di lire 60 milioni, da
iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e
delle  foreste per l'anno 1966, per provvedere alla riparazione ed al
riattamento  di  alloggi del Corpo forestale dello Stato danneggiati,
alla  ricostituzione  di  mezzi  e  scorte di materiali, nonche' alla
riparazione  degli  automezzi  in dotazione al Corpo, impiegati nelle
operazioni di soccorso".
  All'articolo 65, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
  "Per  provvedere  ai  lavori  occorrenti  per  il  ripristino degli
edifici  adibiti  ad  istituti  di prevenzione e di pena, danneggiati
dagli   eventi   calamitosi  di  cui  al  precedente  articolo  1,  e
all'acquisto  e alla riparazione di mobili, attrezzature, casermaggio
e macchinario danneggiati dai suddetti eventi e' autorizzata la spesa
di  lire  2.1.00  milioni da iscriversi nello stato di previsione del
Ministero  di  grazia e giustizia per l'anno finanziario 1966, con la
seguente ripartizione:"
  All'articolo  67,  le  parole "dei Tribunali" sono sostituite dalle
altre: "degli Uffici giudiziari".
  All'articolo 68, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "In  aggiunta  alla  sovvenzione straordinaria di lire 5 miliardi
  autorizzata con l'articolo 18 del decreto-legge 9 novembre 1966, n.
  914, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato viene accordata
  una ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 14.500 milioni, per
  far  fronte  alle  spese relative al ripristino delle opere e degli
  impianti  danneggiati  dagli eventi calamitosi di cui al precedente
  articolo 1, anche con le eventuali modifiche necessarie a prevenire
  danni  della stessa natura, e alle spese da sostenere in dipendenza
  dei   detti   eventi   per   la  ricostruzione  e  riparazione  dei
  fabbricati-alloggi, per la ricostituzione delle scorte di materie e
  materiali  e  dei  mezzi  di esercizio, per servizi sostitutivi sui
  tronchi di linea interrotti, nonche' per indennizzi".
    All'articolo 69, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "Il   Ministero   dei   trasporti   e  dell'aviazione  civile  e'
  autorizzato  ad erogare contributi finanziari fino alla concorrenza
  di  lire  2  miliardi alle ferro-tramvie in concessione, escluse le
  aziende  municipalizzate,  per  la  riparazione  dei danni arrecati
  dagli  eventi  calamitosi  di  cui  al  precedente  articolo 1 agli
  impianti ed al materiale mobile e di esercizio";
    al   quarto   comma,   le  parole:  "degli  impianti  aeronautici
  danneggiati"  sono sostituite dalle altre: "degli aeroporti e degli
  impianti e attrezzature aeroportuali danneggiati".
    All'articolo 70, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "E'  concessa  una  sovvenzione  straordinaria di lire 1 miliardo
  all'Amministrazione  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  per
  provvedere  al  ripristino  e alla riparazione, anche con eventuali
  modifiche,  degli  immobili e degli impianti postali, telegrafici e
  radioelettrici,  dei  materiali,  del  mobilio  e  degli  automezzi
  danneggiati  dagli  eventi calamitosi di cui al precedente articolo
  1,  nonche'  alle  spese da sostenere in dipendenza di detti eventi
  per   ricostruzione   e  riparazione  dei  fabbricati-alloggi,  per
  ricostituzione delle scorte di materie, di materiali e dei mezzi di
  esercizio".
    All'articolo 71, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "E'  autorizzata  la spesa di lire 1 miliardo da stanziarsi nello
  stato   di  previsione  della  spesa  del  Ministero  della  marina
  mercantile  per  l'anno  finanziario  1966,  per  la concessione di
  contributi  ai  pescatori,  soci  di  cooperative  ed autonomi, che
  abbiano  subito  danni  ai  natanti,  alle  reti, impianti ed altre
  attrezzature  da  pesca  a  bordo  e  a terra, in conseguenza degli
  eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1.".
    All'articolo 72, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
    "Lo  stanziamento  sara' utilizzato per anticipazioni ad istituti
  per  l'esercizio  del credito peschereccio, con i quali il Ministro
  per  la  marina  mercantile,  di concerto con quello per il tesoro,
  stipulera'  apposite convenzioni soggette al trattamento tributario
  previsto  dallo  ultimo  comma  a  dell'articolo  3  della legge 27
  dicembre 1956, n. 1457. Sulla base di tali convenzioni gli istituti
  destineranno le somme tra loro ripartite alla concessione, di mutui
  per  finanziare  la  ricostruzione  e  la riparazione di natanti ed
  impianti,  di  reti  ed  attrezzature a bordo e a terra, distrutti,
  danneggiati o perduti".
    L'articolo 74 e' sostituito dal seguente:
    "E'  autorizzata  la spesa di lire 50 milioni da iscriversi nello
  stato  di  previsione  del  Ministero  della  marina  mercantile in
  ragione  di  lire  10  milioni e di lire 40 milioni rispettivamente
  negli  anni  finanziari  1966  e  1967,  per  provvedere alle spese
  relative   all'uso  e  alla  vigilanza  del  demanio  marittimo  in
  relazione   alle   eccezionali   esigenze  derivanti  dagli  eventi
  calamitosi di cui al precedente articolo 1".
    All'articolo  76, primo comma, il primo periodo e' sostituito dal
  seguente:
    "Per  il ripristino delle strutture immobiliari, degli impianti e
  degli  arredamenti  e  per  la  ricostituzione  degli  allestimenti
  scenici  perduti danneggiati per effetto degli eventi calamitosi di
  cui  al precedente articolo 1, sono autorizzati seguenti contributi
  straordinari".
    All'articolo 77, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "Il  Ministero  della  sanita'  e'  autorizzato  a concedere alle
  Amministrazioni   ospedaliere,   comprese   quelle  degli  ospedali
  psichiatrici,  ai  Consorzi provinciali antitubercolari, alla Croce
  rossa  italiana,  all'Opera  nazionale  maternita' e infanzia, agli
  Istituti  zooprofilattici,  contributi per la riparazione dei danni
  subiti  dagli edifici e dalle attrezzature per effetto degli eventi
  calamitosi  di  cui  al  precedente articolo 1, fino a un ammontare
  complessivo non superiore a lire 2 miliardi 200 milioni".
    Dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente:
    "I   medici  ed  i  veterinari  provinciali  sono  autorizzata  a
  corrispondere  i  contributi con ordinativi di pagamento tratti sui
  fondi  anticipati con ordini di accreditamento dell'importo di lire
  50  milioni  che  il  Ministero  della  sanita'  e'  autorizzato ad
  emettere in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del
  regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni
  e  nell'articolo 285 del regolamento di contabilita' generale dello
  Stato  approvato  con  regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la
  parte  relativa  all'obbligo  della  presentazione dei rendiconti a
  favore dello stesso funzionario".
    All'articolo 78, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
    "Per  far  fronte  alle esigenze straordinarie della tutela della
  salute  pubblica  e  della  profilassi della afta epizootica, della
  brucellosi,  della  peste  suina  e  di  altre malattie infettive e
  diffusive  degli  animali  e'  autorizzata  la  spesa  di  lire 150
  milioni.
    Per  la concessione di contributi agli enti pubblici che svolgono
  interventi corrispondenti a quelli indicati nel precedente comma e'
  autorizzata la spesa di lire 150 milioni.
    Per  la  concessione  di contributi ai Comuni per il ripristino e
  per  operazioni straordinarie di disinfezione dei pubblici mattatoi
  e  di  altre  opere igieniche di interesse veterinario, danneggiati
  dagli  eventi  calamitosi  di  cui  al  precedente  articolo  1, e'
  autorizzata la spesa di lire 100 milioni.
    La  concessione  e la liquidazione di contributi, limitatamente a
  quelli    previsti    dal   precedente   comma,   sono   effettuate
  contestualmente,  previo accertamento dei danni o valutazione della
  spesa da parte del veterinario provinciale.
    I  pagamenti  delle  spese  dei  contributi previsti dal presente
  articolo  possono  essere disposti anche dai veterinari provinciali
  sulle  aperture  di credito effettuate in loro favore dal Ministero
  della sanita'.
    Nei  casi  di  somma  urgenza,  nei  quali  qualunque indugio sia
  pericoloso   per  la  diffusione  delle  malattie  infettive  degli
  animali,  per gli acquisti di materiale profilattico occorrente per
  gli  interventi  previsti dal presente articolo, il limite di spesa
  previsto  dal  regio  decreto  8  febbraio 1923, n. 422, modificato
  dalla legge 3 febbraio 1952, n. 133, e' elevato a lire 10 milioni".
    All'articolo 79, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "In  deroga alte disposizioni vigenti, il Ministero della sanita'
  puo'  autorizzare  i  titolari  di  officine  farmaceutiche  a fare
  eseguire  presso  officine  di  terzi  la produzione di specialita'
  medicinali  e  prodotti  similari  regolarmente registrati, ove non
  siano in grado di continuarne la produzione a causa di danni subiti
  dagli edifici e dagli impianti in occasione degli eventi calamitosi
  di cui al precedente articolo 1".
    L'articolo 80 e' sostituito dal seguente:
    "E'  istituita,  limitatamente al periodo d'imposta 1967 e, per i
  soggetti,  tassabili  in base a bilancio, all'esercizio sociale che
  si  chiude  nel  1967,  una addizionale straordinaria da applicarsi
  nella misura di centesimi dieci per ogni lira dei seguenti tributi:
      1)  imposta  sul  reddito  dei fabbricati; imposta speciale sul
  reddito  dei  fabbricati di lusso; imposta sui redditi di ricchezza
  mobile,  ad  eccezione  di  quella di i categoria C/2 liquidata con
  l'aliquota  del  4 per cento; imposta complementare progressiva sul
  reddito  complessivo  e  addizionale  all'imposta medesima; imposta
  sulle societa';
      2)   imposte,  sovrimposte,  addizionali,  tasse  e  contributi
  comunali e provinciali riscuotibili per ruolo, ai - sensi del testo
  unico  della  finanza  locale  approvato  con  -  regio  decreto 14
  settembre  1931,  n.  1175, e successive modificazioni ed aggiunte;
  imposta  sugli  incrementi  di  valore  delle  aree  fabbricabili e
  contributi  di miglioria, anche nella ipotesi di versamento diretto
  in  tesoreria,  limitatamente  alla  quota  del  tributo dovuto per
  l'anno  1967. Sono escluse dall'addizionale le sovrimposte comunali
  e  provinciali  sul  reddito  dominicale dei terreni e l'imposta di
  patente;
      3) imposta camerale; contributo speciale di cura;
      4)  imposte  sostitutive delle imposte sui redditi di ricchezza
  mobile,  complementare  e  relative  addizionali  e dell'imposta di
  famiglia,  dovute  sulla indennita' mensile spettante ai membri del
  Parlamento,  nonche'  sulle indennita' e sugli assegni spettanti ai
  membri della Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali
  delle altre Regioni a statuto speciale.
    E'  altresi'  istituita un'addizionale straordinaria alle imposte
  dovute  sulle  donazioni, sul valore globale dell'asse ereditario e
  sulle successioni, nelle seguenti misure:
      a)  8  centesimi  per  ogni  lira  d'imposta,  quando il valore
  dell'asse  o  della  donazione  sia  superiore a lire 5 milioni, ma
  inferiore a lire 15 milioni;
      b)  12  centesimi  per  ogni  lira  d'imposta  quando il valore
  dell'asse o della donazione non sia inferiore a lire 15 milioni.
    L'addizionale   di  cui  al  comma  precedente  si  applica  alle
  successioni  che si aprono e agli atti di donazione posti in essere
  nell'anno 1967.
    I  proventi  derivanti  dall'applicazione del presente articolo e
  dall'applicazione  del  decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, sono
  destinati a sopperire agli oneri dipendenti dagli eventi calamitosi
  di  cui  al  precedente  articolo 1 e sono riservati esclusivamente
  all'Erario dello Stato".
    Gli articoli 81 e 82 sono soppressi.
    Dopo l'articolo 83, e' aggiunto il seguente articolo:
    "Art.  83-bis.  -  E' data facolta' al Ministro per le finanze di
  concedere,  con  propri  decreti,  l'esonero del pagamento dei dazi
  doganali  per  i  materiali  e gli strumenti scientifici inviati in
  dono  dall'estero e giunti nel periodo fra il 10 novembre 1966 e il
  15 dicembre 1966 a Province, Comuni, Ospedali ed Universita'".
    All'articolo 84, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "L'introito  lordo degli spettacoli cinematografici, compresi gli
  spettacoli  misti  di cinematografo e di avanspettacolo, dati nella
  giornata indetta a favore dei sinistrati dei territori indicati nei
  decreti  del  Presidente  della  Repubblica emanati o da emanarsi a
  norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, e'
  esente dai diritti erariali e dalla imposta generale sull'entrata".
    All'articolo  87,  le  parole: "dell'addizionale istituita con il
  presente  decreto"  sono sostituite dalle altre: "delle addizionali
  istituite con il presente decreto".
    L'articolo 88 e' soppresso.
    Dopo l'articolo 88 e' aggiunto il seguente articolo:
    "Art.  88-bis. - Con decreto dei Ministri competenti e' assegnata
  alle  Regioni  e  Province a statuto speciale, nei cui territori si
  siano  verificati  gli  eventi  calamitosi  di  cui  agli  articoli
  precedenti,  una  quota  parte  degli  stanziamenti autorizzati dal
  presente  decreto  e  dal decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, in
  relazione  alle  materie  su  cui le Regioni e le Province medesime
  hanno   competenza  legislativa  primaria  in  base  ai  rispettivi
  Statuti.
    I  poteri  amministrativi  previsti  dal  presente  decreto e dal
  decreto-legge  9  novembre  1966,  n.  914,  e  dalle norme in essi
  richiamate,  sono  esercitati, nelle materie su cui le Regioni e le
  Province  a  statuto  speciale  hanno competenza legislativa, dagli
  organi regionali o provinciali competenti".
 

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