Legge Ordinaria n. 1143 del 23/12/1966 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1966 n. 328)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, concernente norme per l'erogazione dell'integrazione del prezzo ai produttori di olio d'oliva nonchè modificazioni al regime fiscale degli oli.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in  legge il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912,
concernente  norme  per l'erogazione della integrazione del prezzo ai
produttori  di  olio di oliva nonche' modificazioni al regime fiscale
degli oli, con le seguenti modificazioni:

  All'articolo  10,  primo  comma,  le  parole  "di cui al successivo
articolo  43"  sono  sostituite  con  le  altre "di cui al successivo
articolo 46";
  All'articolo 12, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
  "Chiunque  per  effetto  delle  false dichiarazioni di cui al primo
comma  del presente articolo ottiene le integrazioni e gli indennizzi
previsti  dal  presente decreto, e' punito con la reclusione da 1 a 5
anni e con la multa da lire 24.000 a lire 120.000".
  All'articolo  14,  dopo  il  primo  comma,  sono  inseriti  i commi
seguenti:
  "Sono valide anche le domande presentate entro il 30 novembre 1966.
  "L'indennizzo di cui all'articolo 10 e' concesso anche ai detentori
di  olio  ottenuto  da  olive  della  campagna  1966-67  che  abbiano
acquistato  il  prodotto  prima  della entrata in vigore del presente
decreto  ed  abbiano  denunziato  la quantita' posseduta ai sensi del
successivo articolo 47".
  All'articolo 15, primo comma, numero 9), le parole "da due
  rappresentanti"    sono   sostituite   con   le   altre   "da   tre
  rappresentanti".  Dopo  l'articolo  17,  e'  aggiunto  il  seguente
  articolo:
  Art.  17-bis.  -  "I  prezzi  di  intervento e quelli indicativi di
mercato  fissati  per  gli  oli  di oliva e di sansa di oliva in sede
comunitaria debbono intendersi al netto delle imposte.
  "In  conseguenza,  ai prodotti suddetti, sia nella fase di consegna
agli organismi di intervento e sia nella fase di commercializzazione,
in  cui  entrano  in  funzione i prezzi indicativi di mercato, dovra'
essere   applicata   sui   prezzi   stabiliti   dalla  Comunita'  una
maggiorazione  fissa  di  lire  14  per chilogrammo, pari alla misura
della  imposta  di  fabbricazione  disposta  a  carico  degli  stessi
prodotti con il precedente articolo 17".
  All'articolo  22,  primo  comma,  le  parole  "e  dai sottoprodotti
ottenuti  negli  stessi stabilimenti" sono sostituite con le altre ",
dall'olio  di  semi  grezzo,  dall'olio  di  semi  rettificato  e dai
sottoprodotti  della  lavorazione  dell'olio  di  oliva, dell'olio di
sansa   di   oliva   e   dell'olio  da  semi  ottenuti  negli  stessi
stabilimenti".
  All'articolo 23, e' aggiunto il seguente comma:
  "La  produzione e la raffinazione dell'olio da semi in stabilimenti
nei  quali si produce, si raffina o comunque si lavora olio d'oliva o
olio estratto dalla sansa di oliva, devono essere effettuate in tempi
distinti oppure con impianti sistemati in locali separati".
  All'articolo 38, e' aggiunto il seguente comma:
  "Le  penalita' di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un quarto
quando  le  inadempienze  siano  state  commesse  da  frantoiani  che
lavorano per conto di terzi".
  All'articolo  39,  le  parole "Le disposizioni di cui agli articoli
12,  34,  36,  37,  38  e  47"  sono  sostituite  con  le  altre  "Le
disposizioni di cui agli articoli 12, 34, 36, 37, 38 e 43".
  L'articolo 43 e' sostituito dal seguente:
  "Le  domande di cui all'articolo 3 possono essere presentate per il
tramite degli assuntori di servizi contemplati dall'articolo 10 della
legge   13  maggio  1966,  n.  303,  di  cui  l'AIMA  si  avvale  per
l'esecuzione  dei propri compiti di organismo di intervento e per gli
specifici  fini  di  cui  all'articolo 11 del regolamento comunitario
136/66.
  "Gli  assuntori  di  servizi corrispondono ai produttori dell'olio,
all'atto della consegna del prodotto, sia il prezzo di intervento che
l'integrazione.
  "A   questo   fine,   ogni  a  n  servizio  chiede  all'ispettorato
provinciale   dell'alimentazione  di  certificare  sulla  domanda  di
integrazione   che  i  dati  ivi  contenuti  corrispondono  a  quelli
risultanti  dalle  copie  a  ricalco  delle  pagine  del  registro di
lavorazione di cui al terzo comma dell'articolo 7.
  "L'integrazione relativa al prodotto conferito ad ammassi volontari
e'  corrisposta  dall'AIMA,  per  mezzo degli Ispettorati provinciali
dell'alimentazione, direttamente ai conferenti".
  All'articolo 44:
    le  parole "lire 6.000 per quintale" sono sostituite con le altre
"lire 3.000 per quintale".
  e' aggiunto il seguente comma:
  "E' abrogato l'articolo 6 della legge 16 giugno 1960, n. 623".
  All'articolo  46,  secondo comma, le parole "di cui al terzo comma"
sono sostituite dalle altre "di cui al secondo comma".
  All'articolo 47, e' aggiunto il seguente comma:
  "Nell'eventualita' che la denunzia prescritta nel presente articolo
non   sia  stata  presentata,  l'Ufficio  tecnico  delle  imposte  di
fabbricazione deve considerare valida, per il calcolo delle giacenze,
la denunzia presentata all'ispettorato provinciale dell'alimentazione
ai sensi del precedente articolo 14".
 

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