Legge Ordinaria n. 1196 del 29/12/1966 (Pubblicata nella G.U. del 14 gennaio 1967 n. 11)
Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il primo comma dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 58,
modificato  dalle  leggi 28 luglio 1960, n. 777, 20 dicembre 1962, n.
1719,  e 21 dicembre 1964, n. 1406, ferma restando la disposizione di
cui  all'articolo 5 della legge 11 aprile 1964, n. 264, e' sostituito
dai seguenti:
  "La  facolta'  concessa  ai  cancellieri dirigenti dall'articolo 99
dell'Ordinamento   del   personale  delle  cancellerie  e  segreterie
giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745,
e'  limitata  nel senso che per ogni dattilografo giudiziario assunto
in  applicazione  della  legge  3  giugno  1950, n. 375, e successive
modificazioni,   ed  entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  nel
Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia del relativo
decreto di nomina in ruolo, dovra' cessare l'utilizzazione dell'opera
di  un dattilografo non di ruolo nello stesso ufficio o, in mancanza,
nell'ufficio giudiziario che sara' indicato dal Ministero di grazia e
giustizia in relazione alle esigenze di servizio.
  L'articolo   99  dell'Ordinamento  sopra  indicato  e'  abrogato  a
decorrere dal 31 dicembre 1968".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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