Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1262 del 24/12/1966 (Pubblicata nella G.U. del 6 febbraio 1967 n. 32)
Parificazione alle cartelle fondiarie delle obbligazioni dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma.
Parificazione alle cartelle fondiarie delle obbligazioni dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Le obbligazioni emesse dall'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con sede a Roma, costituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, sono parificate ad ogni effetto, escluso quello tributario, alle cartelle fondiarie. Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione ha facolta' di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonche' gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuto, ad investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni dell'Istituto per il credito sportivo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 dicembre 1966 SARAGAT MORO - COLOMBO - REALE - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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