Legge Ordinaria n. 1264 del 24/12/1966 (Pubblicata nella G.U. del 6 febbraio 1967 n. 32)
Riconoscimento dei corsi universitari di economia e commercio della libera Università dell'Aquila ai fini della prosecuzione degli studi presso Facoltà riconosciute di economia e commercio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Ai  fini  della  prosecuzione  degli  studi  presso  le Facolta' di
economia  e  commercio  statali e libere e limitatamente alle materie
previste  per  i primi tre anni del corso di laurea, sono considerati
validi  gli  insegnamenti svolti e gli esami sostenuti dagli studenti
regolarmente  iscritti  al  corso  di laurea in economia e commercio,
funzionante  in  via  di  fatto,  nella  citta' dell'Aquila dall'anno
accademico 1961-62 all'anno 1964-65 incluso.
  Gli  studenti  che  si  trovino  nelle  condizioni  sopra riferite,
potranno avanzare domanda, corredata dalla necessaria documentazione,
all'Universita'  da  loro prescelta, entro 30 giorni dalla entrata in
vigore della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 dicembre 1966

                               SARAGAT

                                                 MORO - GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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