Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1264 del 24/12/1966 (Pubblicata nella G.U. del 6 febbraio 1967 n. 32)
Riconoscimento dei corsi universitari di economia e commercio della libera Università dell'Aquila ai fini della prosecuzione degli studi presso Facoltà riconosciute di economia e commercio.
Riconoscimento dei corsi universitari di economia e commercio della libera Università dell'Aquila ai fini della prosecuzione degli studi presso Facoltà riconosciute di economia e commercio.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Ai fini della prosecuzione degli studi presso le Facolta' di economia e commercio statali e libere e limitatamente alle materie previste per i primi tre anni del corso di laurea, sono considerati validi gli insegnamenti svolti e gli esami sostenuti dagli studenti regolarmente iscritti al corso di laurea in economia e commercio, funzionante in via di fatto, nella citta' dell'Aquila dall'anno accademico 1961-62 all'anno 1964-65 incluso. Gli studenti che si trovino nelle condizioni sopra riferite, potranno avanzare domanda, corredata dalla necessaria documentazione, all'Universita' da loro prescelta, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 dicembre 1966 SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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