Legge Ordinaria n. 199 del 31/03/1966 (Pubblicata nella G.U. del 21 aprile 1966 n. 97)
Proroga del termine previsto dalla legge 26 luglio 1965, n. 974.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  termine  previsto  dalla  legge  26 luglio 1965, n. 974, per la
presentazione  della relazione da parte della Commissione di indagine
per  la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico,
archeologico e del paesaggio, e' ulteriormente prorogato di tre mesi.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 marzo 1966

                               SARAGAT

                                                           MORO - GUI

                                                           Visto,  il
Guardasigilli: REALE
 

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