Legge Ordinaria n. 201 del 31/03/1966 (Pubblicata nella G.U. del 21 aprile 1966 n. 97)
Contributo ordinario annuo a favore, dell'Accademia nazionale di San Luca in Roma.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  contributo ordinario annuo a favore dell'Accademia nazionale di
San  Luca  in  Roma,  autorizzato con legge 6 luglio 1960, n. 697, e'
elevato   da   lire   12   milioni   lire  30  milioni,  a  decorrere
dall'esercizio finanziario 1965.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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