Legge Ordinaria n. 263 del 04/05/1966 (Pubblicata nella G.U. del 14 maggio 1966 n. 117)
Modificazioni all'articolo 50 delle norme sulla circolazione stradale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo  50  del  testo unico delle norme sulla disciplina della
circolazione  stradale,  approvate  con  decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  50 (Pneumatici e sospensioni). - Le ruote degli autoveicoli,
dei  motoveicoli,  dei  ciclomotori,  dei  filoveicoli e dei rimorchi
debbono essere munite di pneumatici o di sistemi equivalenti.
  Sia  le  ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sui
predetti  veicoli  dovranno  essere  in perfetta efficienza, privi di
lesioni  che  possano  comprometterne  la  sicurezza.  Il battistrada
dovra'  avere  il  disegno  a  rilievo  ben  visibile su tutta la sua
larghezza  e su tutta la sua circonferenza; l'altezza del rilievo non
dovra'  in  alcun  punto  essere  inferiore  ad un millimetro per gli
autoveicoli,  motoveicoli,  filoveicoli e rimorchi; e millimetri 0,50
per i ciclomotori.
  Gli autoveicoli, i motoveicoli, i filoveicoli ed i rimorchi debbono
essere muniti di idonei organi di sospensione elastica, salvo che, in
relazione  alle  loro  caratteristiche ed allo specifico uso cui sono
destinati, non venga riconosciuta dal Ministero dei lavori pubblici e
dal Ministero dei trasporti l'ammissibilita' di sospensioni rigide.
  Chiunque circoli con uno dei veicoli indicati nei commi precedenti,
nel  quale  i pneumatici, o sistemi equivalenti, manchino o non siano
conformi  alle  disposizioni  stabilite  dal  regolamento,  ovvero  i
pneumatici  o  le  ruote  non  siano in perfetta efficienza, ovvero i
pneumatici  siano  consumati  oltre  il  limite stabilito nel secondo
comma,  o  circoli  con  un veicolo mancante di organi di sospensione
elastica,  a  meno  che  siano  riconosciute  ammissibili sospensioni
rigide,  e'  punito  con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000; per i
motoveicoli  ed  i  ciclomotori  si applica l'ammenda da lire 1.000 a
lire 5.000".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 maggio 1966

                               SARAGAT

                                                     MORO - MANCINI -
                                                     SCALFARO - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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