Legge Ordinaria n. 264 del 05/05/1966 (Pubblicata nella G.U. del 14 maggio 1966 n. 117)
Abrogazione del termine per la sostituzione degli attuali ponti di chiatte sul Po con ponti stabili.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo  comma dell'articolo 1 della legge 22 novembre 1962, n.
1708, e' sostituito dal seguente:
  "I  ponti di chiatte esistenti alla data di entrata in vigore della
presente  legge  dovranno essere sostituiti con ponti stabili a norma
degli articoli seguenti".
  E'  abrogato il secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre
1964, n. 1056.
 

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