Legge Ordinaria n. 27 del 09/02/1966 (Pubblicata nella G.U. del 14 febbraio 1966 n. 39)
Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per quanto concerne la composizione e l'elezione degli organi di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  comma  primo  dell'articolo  3 della legge 29 dicembre 1956, n.
1533, e' sostituito dai seguenti:
  "La  Cassa  mutua  provinciale  compila  annualmente,  entro  il 15
giugno,  per  ciascun  comune  appositi  ruoli per la riscossione dei
contributi dovuti, ai sensi delle lettere b) e c) dell'art. 23, dalle
persone  soggette  alla assicurazione obbligatoria, per l'anno solare
in corso.
  Tali   ruoli   saranno   formati   sulla   base  degli  elenchi  di
aggiornamento  al  31  dicembre,  relativi  ai  soggetti  di  cui  al
successivo  articolo 5, alla cui compilazione provvede la Commissione
provinciale dell'artigianato.
  Le Casse mutue pubblicheranno ogni anno, dal 1° al 15 febbraio, nei
propri  albi  e  in  quelli dei comuni della provincia, le variazioni
intervenute  in  detti elenchi dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno
precedente".
  I commi secondo, quarto e quinto dell'articolo 3 della legge 29
  dicembre   1956,  n.  1533,  sono  rispettivamente  sostituiti  dai
  seguenti:
"Nei casi di ritardate iscrizioni devono essere posti in
riscossione anche i contributi afferenti l'anno solare precedente.
  E'  data facolta' agli artigiani che ne facciano domanda alla Cassa
mutua  provinciale  entro  il  31  gennaio  di ogni anno di versare i
contributi  dovuti  direttamente  in  apposito conto corrente postale
della Cassa.
  In  tal  caso il versamento dell'intero carico contributivo annuale
deve essere eseguito entro il 31 dicembre di ogni anno".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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