Legge Ordinaria n. 297 del 11/05/1966 (Pubblicata nella G.U. del 23 maggio 1966 n. 125)
Estensione della competenza territoriale del Credito fondiario sardo a tutto il territorio della Repubblica italiana.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  Credito  fondiario sardo, societa' per azioni con sede in Roma,
e'  autorizzato  ad  esercitare  il credito fondiario, in conformita'
alle  disposizioni  vigenti  in materia, in tutto il territorio della
Repubblica italiana.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 maggio 1966

                               SARAGAT

                                                       MORO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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