Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 32 del 04/02/1966 (Pubblicata nella G.U. del 16 febbraio 1966 n. 41)
Soppressione dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.
Soppressione dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. I ruoli aggiunti istituiti dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono soppressi. Gli impiegati dei ruoli aggiunti in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono collocati nei corrispondenti ruoli organici dell'Amministrazione di appartenenza, in qualifica pari a quella rivestita, dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti alla data suddetta, conservando l'anzianita' di carriera e di qualifica maturata nel ruolo di provenienza. Gli impiegati gia' appartenenti ai ruoli speciali transitori ed ai ruoli aggiunti, che in attuazione di disposizioni legislative o per concorso siano stati nominati in ruolo organico, conseguono a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento piu' favorevole al quale avrebbero avuto diritto ai sensi del presente articolo, se fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o nei ruoli aggiunti, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' complessiva maturata nel ruolo speciale transitorio, nel ruolo aggiunto e nel ruolo organico.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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