Legge Ordinaria n. 32 del 04/02/1966 (Pubblicata nella G.U. del 16 febbraio 1966 n. 41)
Soppressione dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  ruoli  aggiunti  istituiti  dall'articolo  71  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono soppressi.
  Gli impiegati dei ruoli aggiunti in servizio alla data dell'entrata
in  vigore  della  presente  legge  sono collocati nei corrispondenti
ruoli  organici  dell'Amministrazione  di  appartenenza, in qualifica
pari  a  quella rivestita, dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti
alla  data  suddetta,  conservando  l'anzianita'  di  carriera  e  di
qualifica maturata nel ruolo di provenienza.
  Gli  impiegati gia' appartenenti ai ruoli speciali transitori ed ai
ruoli  aggiunti,  che in attuazione di disposizioni legislative o per
concorso  siano  stati  nominati  in  ruolo  organico,  conseguono  a
domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data dell'entrata
in  vigore  della  presente legge, l'inquadramento piu' favorevole al
quale  avrebbero  avuto  diritto  ai  sensi del presente articolo, se
fossero  rimasti  nei  predetti ruoli speciali transitori o nei ruoli
aggiunti,  conservando  a  tutti gli effetti l'anzianita' complessiva
maturata  nel  ruolo  speciale  transitorio, nel ruolo aggiunto e nel
ruolo organico.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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